Incentivi all’occupazione: pubblicati i decreti dell’ANPAL “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” e “Incentivo Occupazione Neet”

Vi informiamo che l’ANPAL ha pubblicato sul proprio portale i decreti (riportati in allegato) relativi all’Incentivo Occupazione Mezzogiorno e all’Incentivo Occupazione Neet, rendendo quindi operative le misure.

Incentivo Occupazione Mezzogiorno

L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018 con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o contratto di apprendistato professionalizzante personale disoccupato, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:

  • lavoratori di età compresa tra i 16 e 34 anni di età;
  • lavoratori con 35 anni ed oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013. Si ricorda a tal proposito che il citato Decreto chiarisce il concetto di “privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, facendo rientrare in tale categoria “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione” (4.800 € per il lavoro autonomo).

Eccezion fatta per i casi di trasformazione a tempo indeterminato di precedenti rapporti a termine, i soggetti sopraindicati non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Come ormai noto, l’incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale venga effettuata l’assunzione, sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia o nelle Regioni “in transizione”: Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente quindi dalla residenza del lavoratore.

L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale. È invece escluso nei casi di assunzione con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

L’ammontare dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile. Nei casi di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020.

La misura è fruita alternativamente nel rispetto delle seguenti regole:

  1. nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  2. oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, entro i limiti indicati dall’art. 7 del Decreto dell’ANPAL.

Per l’ammissione al beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente attraverso l’apposito modulo telematico con le modalità definite dall’INPS con apposita circolare ad oggi non ancora pubblicata.

Incentivo Occupazione NEET

La misura è rivolta ai datori di lavoro che senza essere tenuti assumono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

L’assunzione dovrà avvenire con contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche in somministrazione) o con contratto di apprendistato professionalizzante. L’incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato ed applicato su base mensile. Nel caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.

L’incentivo deve comunque essere goduto a pena di decadenza entro il 29 febbraio 2020.

La misura è fruita alternativamente nel rispetto delle seguenti regole:

  1. a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
  2. b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto, entro i limiti indicati dall’art. 7 del Decreto dell’ANPAL.

Al fine di fruire del beneficio i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS esclusivamente mediante apposito modulo telematico, con le modalità definite dall’Istituto con apposita circolare ad oggi non ancora pubblicata.

Allegati

Incentivo-occupazione-SUD-2018

Incentivo-occupazione-NEET-2018