ESONERO TOTALE DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER NUOVE ASSUNZIONI – ARTICOLI 6 E 7 DEL DL 104/2020 (C.D. DECRETO AGOSTO): CIRCOLARE INPS N.133

Come noto, l’art. 6 del DL 104/2020 ha previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico), effettuate nel periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020) e il 31 dicembre 2020.
L’esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel medesimo periodo sopraindicato.
L’esonero ha una durata massima di 6 mesi dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
L’agevolazione è riconosciuta anche in caso di rapporto a tempo parziale, fermo restando che, in tali ipotesi, la misura della soglia massima di esonero è ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro. L’esonero spetta altresì anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 7 del Decreto Agosto l’esonero contributivo di cui al citato art. 6, viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo compreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
In tali ipotesi l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore a 3 mesi.
In caso di trasformazione di contratti a termine applicati ai datori di lavoro che operano nel settore turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo sopraindicato, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro avrà diritto ad ulteriori 6 mesi di agevolazione decorrenti dalla data di trasformazione a tempo indeterminato.
Dal beneficio in oggetto sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero di cui agli articoli 6 e 7 del DL Agosto è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un massimo di euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la circolare n. 133 dello scorso 24 novembre, in allegato, l’INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to
Circolare numero 133 del 24-11-2020 Circolare_numero_133_del_24-11-2020_Allegato_n_1
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