ESONERO DI CUI ALL’ART. 27 DL 104/2020 E S.M.I. (C.D. “DECONTRIBUZIONE SUD”) – MESSAGGIO INPS N.72 DELL’11 GENNAIO 2021

Come noto, al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19, il DL 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 ha previsto, all’art. 27, comma 1, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’INAIL, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, laddove “la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale”.

 

Tra dette regioni rientra anche la Campania.

 

Con il messaggio n. 72 dello scorso 11 gennaio, in allegato, l’INPS, in adesione agli orientamenti espressi dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce importanti chiarimenti in merito a tale esonero contributivo.

 

In particolare, l’Istituto chiarisce che nell’ambito della somministrazione di manodopera, il beneficio in esame non è riconoscibile allorquando il lavoratore in somministrazione, pur svolgendo la propria attività lavorativa in unità operative dell’azienda utilizzatrice ubicate nelle aree svantaggiate, sia formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse ad usufruire dello sgravio, in quanto, ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione, rileva la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.

 

Il messaggio in oggetto prevede che in considerazione dell’espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell’esonero (ottobre 2020 – dicembre 2020), la decontribuzione può trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel suddetto trimestre.

 

Pertanto l’esonero in argomento può trovare applicazione sulla tredicesima mensilità limitatamente ai ratei maturati nel periodo ottobre 2020 – dicembre 2020.

 

I datori di lavoro interessati che avessero già calcolato ed esposto l’esonero in argomento sull’intera tredicesima mensilità, procederanno alla rideterminazione dell’importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte.

 

La maggior somma riferita ai ratei dei mesi da gennaio a settembre, potrà essere restituita nelle denunce di competenza gennaio 2021, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto con il messaggio allegato.

 

All.to

Messaggio numero 72 del 11-01-2021

 

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