Emergenza Covid -19 – ammortizzatori sociali previsti nel decreto Cura Italia: comunicazione alle Organizzazioni Sindacali CIGO e FIS

Come noto è stato pubblicato in G.U. il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) che prevede tra l’altro all’art. 19, che le imprese che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di intervento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.
Il comma 2 dell’art. 19 prevede che i datori di lavoro che intendano presentare domanda di integrazione salariale sono dispensati dall’osservanza dell’articolo 14 D.Lgs. 148/2015, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all’articolo 11 del D.Lgs 148\2015.
Questa nuova formulazione genera grande incertezza e complica le cose in un momento già difficile. Si potrebbe rischiare addirittura di vanificare la volontà più volte enunciata dal Governo ed esplicitamente contenuta nel decreto, cioè far retroagire la cassa integrazione alle sospensioni o le riduzioni intervenute dal 23 febbraio. Sarebbe utile al riguardo una chiara pronuncia dell’INPS, in tempi stretti.
Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La disposizione non sembra riguardare gli altri fondi bilaterali, per i quali, quindi, dovrebbe essere confermato il tetto aziendale, con conseguente impossibilità di accedere ad integrazioni ovvero anche alla cassa integrazione straordinaria. Su questa interpretazione occorrerà attendere le indicazioni operative dell’Inps e/o del Ministero del lavoro.
L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Questa disposizione genera il dubbio che le prestazioni di CIGO erogate dall’Inps non possano beneficiare del pagamento in forma diretta. Si tratta di un altro punto da chiarire con l’Inps, visto anche il tenore ampliativo della relazione illustrativa del provvedimento.
Nelle more di ricevere tutti i dovuti chiarimenti, Vi inviamo- laddove si ritenga necessario procedere con immediatezza – la richiesta da trasmetterci (e-mail [email protected])per l’attivazione alle OO.SS. di comparto, per il nostro tramite, delle diverse due tipologie di ammortizzatore:
· comunicazione attivazione CIG Ordinaria (per le imprese che pagano il relativo contributo);
· comunicazione attivazione FIS – Fondo di Integrazione Salariale (per le imprese che pagano il relativo contributo).
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