DIRITTO D’IMPRESA – RINVIO DEL CODICE DELLA CRISI E DELLE MISURE DI ALLERTA E NUOVE MISURE PER IL RISANAMENTO AZIENDALE. DAL 15 NOVEMBRE 2021 IN VIGORE IL NUOVO ISTITUTO “COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI”.

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, provvedimento che introduce numerose misure in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale.

In particolare, il decreto, tra le altre cose:

  • i) rinvia al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza);
  • ii) rinvia al 31 dicembre 2023 l’entrata in vigore delle misure di allerta e composizione assistita della crisi regolate dal titolo II del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • iii) introduce a partire dal 15 novembre 2021 il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi”, al quale possono accedere – nelle more dell’entrata in vigore delle misure di allerta e composizione assistita previste dal Codice – tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese, che versino in una situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza, ma che presentino concrete prospettive di risanamento. Si tratta di una procedura volontaria e stragiudiziale con cui l’imprenditore può chiedere – attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio – la nomina di un professionista esperto nella ristrutturazione che lo coadiuvi nelle trattative con i creditori e nella rinegoziazione dei contratti. La composizione negoziata rimane riservata e stragiudiziale finché il debitore non richieda l’applicazione di misure protettive del patrimonio, la concessione di finanziamenti prededucibili, oppure la cessione dell’azienda, per i quali è necessario l’intervento del Tribunale. La procedura può concludersi: i) con accordi negoziali con uno o più creditori; ii) con una convenzione di moratoria; iii) con un accordo con i creditori che produca gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento (esenzione da revocatoria e da responsabilità penale); vi) con il ricorso a uno degli strumenti attualmente previsti dalla legge fallimentare; v) con l’accesso a una nuova forma di concordato liquidatorio semplificato.
  • iv) anticipa alcuni istituti del Codice della crisi ritenuti utili al raggiungimento di soluzioni negoziate per il risanamento delle imprese in crisi quali, ad esempio tra gli altri, gli accordi ad efficacia estesa e gli accordi agevolati; le norme volte a consentire al tribunale l’omologa del concordato anche in caso di mancata adesione da parte dei creditori istituzionali e la fissazione di un termine entro cui provocare la loro adesione all’accordo di ristrutturazione; deroghe al blocco dei pagamenti per consentire il pagamento dei lavoratori e la prosecuzione dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca;
  • v) proroga alcuni degli istituti di carattere straordinario e temporaneo già previsti dalla legislazione di emergenza. In particolare è prorogato al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale è possibile uscire dalla fase di concordato preventivo cd. in bianco, ricorrendo al piano attestato di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare, previsto dall’art. 9, comma 5 bis del Decreto liquidità. Sempre in tema di concordato in bianco si consente, sino al permanere dello stato di emergenza collegato alla pandemia, che il termine per il deposito di proposta, piano e della relazione del professionista sia concesso nella misura massima (120 giorni) anche in pendenza di istanza di fallimento. Si sancisce infine l’improcedibilità, fino al 31 dicembre 2021, dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale che sia stato omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.