Dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: dal 12 marzo prossimo nuova procedura telematica
Come già comunicato con nostra informativa del 12 gennaio scorso, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 2016, il Decreto 15 dicembre 2015, riportato in allegato, con il quale definisce i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la loro revoca, gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Pertanto, a decorrere dal prossimo 12 marzo entrerà in vigore la nuova procedura telematica per le dimissioni e risoluzioni consensuali.
Per la compilazione e l’invio del modulo, attraverso il portale del Ministero del Lavoro, che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro, il lavoratore dovrà essere in possesso del Pin Inps al fine di garantire il suo riconoscimento certo.
La richiesta di emissione del Pin deve essere inoltrata all’Inps, accedendo al sito www.inps.it e attenendosi alla procedura per il rilascio del codice.
La trasmissione del modulo può essere inoltre eseguita per il tramite di un soggetto abilitato:
- Patronato;
- Organizzazione sindacale;
- Ente bilaterale;
- Commissioni di certificazione.
In tal caso, il possesso dell’utenza ClicLavoro e del Pin INPS non risultano essere necessari.
Successivamente, con la circolare del 4 marzo 2016 n.12, che riportiamo in allegato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.
La circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione della procedura introdotta dal Decreto Legislativo n.151/2015 che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato.
Si ricorda, che secondo quanto stabilito dal comma 7, art. 26 del D.Lgs. 151/2015, la nuova procedura non si applica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali che avvengono nelle “sedi protette” di cui all’art. 2113 c.c..
Inoltre, le nuove disposizioni non interessano nemmeno i recessi effettuati durante il periodo di prova.
Sono illustrate nel dettaglio le modalità di compilazione del modello telematico adottato dal Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015.
Infine, sarà accessibile per gli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta [email protected], a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura.
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