CREDITO | Finanza sostenibile: riforma rendicontazione di sostenibilità e aggiornamenti semplificazione standard ESRS

In riferimento alle precedenti comunicazioni sul pacchetto di semplificazioni proposto dalla Commissione Europea c.d. Omnibus I, ricordiamo che lo scorso 16 dicembre il Parlamento europeo ha dato il via libera alla modifica delle norme UE sulla rendicontazione (direttiva CSRD) e dovere di diligenza (direttiva CS3D) in tema di sostenibilità per le imprese.
Le revisioni approvate a entrambe le discipline, entrate in vigore a seguito dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE, concludono l’iter ascendente di definizione del nuovo quadro normativo e nel complesso sono da valutarsi positivamente; contemplano alcune semplificazioni fortemente sostenute da Confindustria, in quanto riducono la platea delle imprese obbligate e alleggeriscono l’impianto degli oneri a loro carico.
Contestualmente, è stato avviato anche il processo di semplificazione degli standard. Lo scorso dicembre, infatti, l’EFRAG – dopo la consultazione pubblica – ha approvato e inviato le proprie proposte di modifica degli ESRS (in allegato) alla Commissione Europea, che dovrà poi adottarli con un nuovo atto delegato.
Di seguito una sintesi delle modifiche apportate alla CSRD e agli standard ESRS.
CSRD
Ambito di applicazione: viene ristretto, per cui la direttiva si applica alle imprese europee con 1000 dipendenti e un fatturato netto di 450 milioni di euro (attuale disciplina obbliga le grandi imprese – che superino due dei tre criteri: più di 250 dip.; stato patrimoniale > € 25 milioni; ricavi netti > € 50 milioni – e tutte le quotate escluse le microimprese). Anche per le imprese di paesi terzi vengono innalzate le soglie dimensionali: gli obblighi di reportistica scattano per quelle con un fatturato netto di 450 milioni di euro (prima 150 milioni) all’interno dell’UE con una controllata/filiale europea che abbia un fatturato netto di 200 milioni di euro (prima 40 milioni) esenzioni: le imprese di partecipazione finanziaria UE e non UE sono esentate dalla rendicontazione consolidata; estesa anche alle quotate che fanno parte di un gruppo l’esenzione, se comprese nel report consolidato dell’impresa madre; per garantire certezza del diritto, viene poi prevista la possibilità per gli Stati membri di esentare, per il 2025 e il 2026, le società che dovevano iniziare a presentare relazioni già a partire dall’esercizio finanziario 2024 (quelle della cd. “prima ondata”, cioè quotate, banche e assicurazioni con più di 500 dip.), ma che non rientreranno più nel nuovo ambito di applicazione. I nuovi obblighi partiranno dall’esercizio finanziario 2027 per le imprese sopra soglia (dipendenti/fatturato);
Modifiche nella composizione del gruppo societario: in caso di acquisizioni, fusioni o uscite nell’anno finanziario, l’impresa madre può decidere di non includere nel suo rapporto consolidato sulla sostenibilità le informazioni riguardanti le imprese coinvolte;
Catena del valore: alle imprese della catena del valore che non superano i 1000 dipendenti non possono essere richieste informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nello standard volontario che sarà elaborato dalla CE (entro 4 mesi dall’entrata in vigore della direttiva). A tali imprese è riconosciuto il diritto di rifiutarsi di fornire informazioni oltre quelle del volontario;
Omissione di informazioni: le imprese possono omettere dal report le informazioni che potrebbero danneggiare la loro posizione commerciale, nonché – sono state aggiunte – quelle relative alla proprietà intellettuale, le “informazioni tecnologiche” e classificate. L’impresa deve dichiarare di aver utilizzato l’esenzione e impregnarsi a rivalutarla ogni anno;
Standard per la garanzia limitata: reintrodotta una scadenza per l’adozione di tali standard, entro luglio 2027. La necessità di standard per guidare e limitare l’attività dei revisori è stata fortemente sostenuta dalle imprese, anche nel position paper di BE, con la richiesta di definirli il prima possibile;
Nuovo portale digitale e rapporto sulla digitalizzazione: ne è prevista la creazione, per supportare le imprese nella raccolta delle informazioni e nel reperimento di linee guida e modelli di rendicontazione;
Clausola di revisione: introdotto il dovere della Commissione di riesaminare ogni 5 anni – ed eventualmente modificare – le soglie dimensionali, anche in base all’inflazione:
Recepimento: gli Stati Membri devono conformarsi alla nuova Direttiva entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
ESRS
Con riferimento alla disciplina europea sulla rendicontazione di sostenibilità e al processo di semplificazione degli standard, ricordiamo che a dicembre scorso l’EFRAG, dopo la consultazione pubblica, ha approvato e inviato le proprie proposte di modifica degli ESRS (in allegato) alla Commissione Europea, che dovrà poi adottarli con un nuovo atto delegato.
La Commissione – prima di aprire una nuova consultazione (presumibilmente nel mese di aprile) – ha chiesto ai Paesi membri di far pervenire le proprie osservazioni sui testi modificati da EFRAG. Per l’Italia sta seguendo il dossier il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha coinvolto, per confronto e supporto, sia organismi tecnici, come l’OIC – Organismo Italiano di Contabilità, che le Autorità di Vigilanza (Consob, Banca d’Italia e IVASS).
Confindustria, in qualità di socio e componente del Consiglio di Amministrazione di OIC, ha partecipato alla definizione di un documento di osservazioni e proposte che OIC ha inviato al MEF per contribuire alla risposta del Governo che è stata formalizzata entro lo scorso 6 febbraio.
Pubblichiamo il testo predisposto che ribadisce molte delle perplessità manifestate da Confindustria sugli ESRS, già in fase di consultazione EFRAG. Infatti, pur apprezzando lo sforzo di semplificazione che è stato fatto, permangono negli standard diversi aspetti di complessità nel sistema di rendicontazione e nelle informazioni richieste, nonché sono stati inseriti nuovi principi e data point che, invece, di semplificare il quadro di riferimento degli obblighi ne introducono di nuovi che complicano e rendono più onerosa l’attività di reportistica delle imprese, primo fra tutti il principio della fair presentation.
Questo principio, infatti, non previsto né nella direttiva CSRD, né nell’Omnibus I, è stato introdotto nella revisione degli ESRS. Tuttavia, mentre il concetto di fair presentation è ben consolidato nel reporting finanziario, i suoi confini sono molto meno definiti nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità, in cui si applica il principio della “doppia materialità”, e che richiede un approccio multi-stakeholder. In questo contesto, le imprese non solo dovrebbero applicare gli standard e garantire la coerenza delle informazioni, ma anche dimostrare e garantire una rappresentazione fedele e completa delle informazioni materiali sugli impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità dell’organizzazione. A differenza di un compliance framework, che richiede semplicemente di conformarsi a regole e datapoint, un fair presentation framework impone al redattore e al revisore di verificare che il report includa tutto ciò che è utile e rilevante per gli stakeholder e gli utilizzatori del bilancio. Il rischio è un significativo incremento delle responsabilità per i membri degli organi di amministrazione e per i revisori, ed un aumento esponenziale delle informazioni da produrre, in contrasto con gli obiettivi della semplificazione.
Per completezza, alleghiamo anche la nota elaborata da Business Europe, ossia l’associazione imprenditoriale europea, sulle proposte di modifica degli ESRS, anch’essa in linea generale coerente con le posizioni di Confindustria e che sarà inviata ad alcuni referenti della Commissione Europea.
2026_01_30 BusinessEurope 13 targeted solutions for a more competitive, meaningful sustainability reporting framework in Europe ESRS Revised_EFRAG November 25 Final Omnibus I text – Council version Suggestions to MEF on ESRS
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected])