Convenzione internazionale SOLAS 74- Obbligo di dichiarazione della VGM (Verified Gross Mass)
Dal 1° luglio, sarà obbligatorio pesare i container destinati all’export prima dell’imbarco sulle navi, inviando il dato del VGM – Verified Gross Mass (somma della tara del container e del relativo contenuto) al comandante della nave ed al terminalista.
Le nuove regole prevedono l’obbligo per lo shipper (spedizioniere) di: a)verificare la massa lorda del container (VGM – Verified Gross Mass) mediante pesatura o del container già riempito o mediante pesatura dei singoli colli da sommare alla massa del container vuoto nonché b) assicurarsi che la quantificazione della massa verificata (VGM) sia inserita nel documento di trasporto e comunicata prima dell’imbarco sulla nave.
L’inosservanza di tale obbligo comporta il divieto di imbarco del container sulla nave.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (CGCCP) ha reso noto con la circolare n. 125/2016 applicativa delle Linee Guida approvate con il Decreto Dirigenziale 447/2016 (G.U. 110 del 12 maggio) “Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass packed container – VGM) – Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014”
Ai fini della corretta individuazione dello Shipper occorre sottolineare, innanzitutto, che l’obbligo di pesatura rappresenta un adempimento inerente il contratto di trasporto e, ovviamente, non può che gravare sui soggetti che di esso ne sono parte o, eventualmente, dagli stessi delegati.
In via generale, in tali modalità di vendita il trasporto è a carico ed a rischio dell’importatore. L’impresa venditrice/esportatrice non è quindi parte del contratto di trasporto ed ha solo l’obbligo di consegnare la merce nel punto convenuto nel contratto di vendita. Non essendo parte del contratto di trasporto, l’impresa venditrice/esportatrice non può evidentemente essere soggetta alle relative obbligazioni contrattuali -conseguenza logica ancor prima che giuridica – e non può essere qualificata come Shipper (salva sua diversa volontà) e quindi tenuta a procedere alla pesatura dei container al fine della dichiarazione del VGM.
Le imprese venditrici/esportatrici non sono quindi obbligate alla pesatura preventiva dei singoli colli ed alla comunicazione del relativo peso al consolidatore/spedizioniere ai fini della dichiarazione di VGM, come richiesto nelle recenti comunicazioni inviate alle imprese da parte di alcuni spedizionieri, spettando solamente a questi ultimi soggetti, o sotto la loro responsabilità, l’obbligo della pesatura del container e comunque della successiva comunicazione del VGM al comandante ed al terminalista.
Allegati
SOLAS_CHAPTER_VI_Regulation_2_Paragraphs_4-6
Seminario+CGCCP.REGISTRO+UFFICIALE.2016.0063668