Collocamento mirato: modalità di versamento del contributo esonerativo – nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5113
Nella prima fase di applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, della legge n. 68/99, relativo all’autocertificazione dell’esonero parziale, sono emerse problematiche relativamente a talune specifiche fattispecie, in particolare con riferimento alle imprese multilocalizzate.
Pertanto, con nota n. 3879 del 1° luglio u.s., il termine di cui all’art. 5 del decreto interministeriale 10 marzo 2015, pubblicato il 2 maggio u.s., fissato in sede di applicazione in 60 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto, è stato prorogato al 31 luglio 2016.
La Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, del MLPS, ha emanato la nota n. 5113 del 26 luglio 2016, riportata in allegato, con la quale fornisce le modalità di versamento del contributo esonerativo (pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato), in caso di autocertificazione all’esonero dal computo nella quota di riserva degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille (art. 5, co 3-bis, Legge n. 68/1999).
La nota del Dicastero, fornisce altresì una serie di chiarimenti su taluni aspetti segnalati dai datori di lavoro.
Infine, si ricorda che il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sul capitolo 2573/15, Capo 27, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348027257315 associato alla filiale Roma Succursale. Nella causale di versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.
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