CCNL Chimici 15.10.2015 – Detassazione 2016 premi di partecipazione – Accordo interconfederale 14 Luglio 2016 – Premio variabile alternativo

 Come noto, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto lo scorso 14 Luglio, un accordo interconfederale che ha il principale obiettivo di consentire, anche alle imprese prive di rappresentanze sindacali, di erogare premi di risultato aziendali, collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possano essere assoggettati al trattamento fiscale agevolato previsto per il 2016.

I territori hanno poi recepito l’accordo attraverso intese territoriali, tra cui Salerno lo scorso 2 Agosto. Come già illustrato, il modello di accordo territoriale definito con l’accordo interconfederale prevede, a favore delle imprese prive di rappresentanza in azienda, due percorsi alternativi per l’adozione di un premio di risultato (Premio di partecipazione) che possa beneficiare della detassazione:

–      il primo, attraverso la stipulazione di accordi aziendali da sottoscrivere con le Organizzazioni Sindacali territoriali;

–      il secondo, attraverso la definizione di una specifica procedura che consente all’impresa di assoggettare al beneficio fiscale il premio di risultato.

L’accordo territoriale non contiene alcun modello di premio di risultato perché i contenuti di tale premio devono essere autonomamente definiti dall’impresa sulla base delle specifiche esigenze aziendali, come evidenziato dalla Circolare n.28/E dell’Agenzia delle Entrate.

In merito a tale aspetto, fondamentale per accedere ai benefici fiscali in vigore, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni anche riguardo il Premio variabile per le imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione (art. 49 CCNL 15/10/2015), istituito da diversi anni nel settore e secondo quanto sancito dal CCNL 15/10/2015 oggi previsto, in alternativa all’elemento perequativo, per tutte le imprese che non realizzano la contrattazione del Premio di Partecipazione.

Questo Premio variabile è definito nei suoi contenuti ed importi dal CCNL pertanto ai sensi delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, anche se adottato formalmente a livello aziendale tramite accordo sindacale, potrebbe non essere ritenuto congruo ai fini dei benefici fiscali previsti per il 2016 in particolare per i seguenti aspetti:

–      è stato compiutamente definito a livello nazionale e non aziendale;

–      non prevede formalmente sempre l’erogazione del premio a fronte di miglioramenti degli indicatori previsti.

Qualora le imprese volessero godere del trattamento fiscale agevolato attualmente previsto dal legislatore, dovranno quindi definire un accordo di Premio variabile che tenga conto delle specifiche esigenze di miglioramento aziendale.

Naturalmente la valutazione potrà anche portare a considerare lo schema di Premio previsto dal CCNL e in particolare gli indicatori individuati (Assenteismo aziendale, Presenza individuale, Fatturato medio per addetto, indicatori tra l’altro espressamente previsti dal modello allegato al Decreto Ministeriale) in tutto o in parte idonei a rispondere alle individuate esigenze di miglioramento aziendale.

Al riguardo, si rinvia agli specifici requisiti indicati dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 28/E, necessari per godere dei benefici fiscali, a cui dovranno rifarsi tutti gli accordi sui premi di risultato aziendali, collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, realizzati sia in attuazione dell’Accordo interconfederale sia delle previsioni del CCNL, per poter avvalersi della tassazione agevolata prevista per il 2016.

Ricordiamo che, in particolare, gli accordi dovranno definire:

–      obiettivi di produttività, redditività, efficienza (ossia quelli indicati nella sezione 5 del modulo allegato al Decreto Ministeriale del 25 Marzo 2016) che l’impresa intende perseguire;

–      al raggiungimento di quali parametri, entro un determinato periodo di riferimento, il premio potrà essere erogato e in che misura.

L’impresa, inoltre, per poter accedere al beneficio fiscale, dovrà scegliere, in coerenza con gli obiettivi individuati, uno o più degli indicatori elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto Ministeriale, ossia indicatori che consentano di verificare la concreta attuazione del miglioramento, essenziale ai fini della fruizione del beneficio fiscale.