AMBIENTE | Report settimanale ambiente 20-24 maggio 2024

Aggiornamento dossier Europei – Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (Ecodesign); Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D); Direttiva sui Crimini ambientali

Di seguito, inviamo un aggiornamento in merito ai seguenti dossier europei.

  1. Regolamento Ecodesign

In data odierna, 27 maggio, il Consiglio ha adottato ufficialmente il nuovo Regolamento Ecodesign, che stabilisce i requisiti per i prodotti sostenibili. Il regolamento sostituisce la direttiva esistente sulla progettazione ecocompatibile e ne amplia il campo di applicazione. Il nuovo regolamento, infatti, riguarda tutti i tipi di prodotti, con poche eccezioni (ad esempio, le automobili o i prodotti connessi alla difesa e alla sicurezza). La nuova norma introduce nuovi requisiti quali la durata, la riutilizzabilità, la possibilità di aggiornare e riparare i prodotti, le norme sulla presenza di sostanze che impediscono la circolarità, l’efficienza energetica e delle risorse, il contenuto riciclato, la rigenerazione e il riciclaggio, le impronte di carbonio e ambientali e i requisiti informativi, tra cui il passaporto digitale dei prodotti. La Commissione avrà il potere di stabilire specifiche per la progettazione ecocompatibile mediante atti delegati e l’industria avrà 18 mesi di tempo per conformarsi.

I criteri di progettazione ecocompatibile saranno applicabili anche negli appalti pubblici per incentivare l’acquisto pubblico di prodotti verdi. Inoltre, il nuovo regolamento introduce un divieto diretto sulla distruzione dei prodotti tessili e calzaturieri invenduti (le PMI saranno temporaneamente escluse) e autorizza la Commissione a introdurre divieti analoghi per altri prodotti in futuro. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile sarà allineato alla legge sui servizi digitali, per quanto riguarda i prodotti venduti online.

A seguito dell’approvazione odierna da parte del Consiglio, l’atto legislativo è stato definitivamente adottato. Dopo essere stato firmato dal presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio, il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione. Si applicherà a partire da 24 mesi dopo l’entrata in vigore.

 

  • Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D)

Lo scorso 24 maggio il Consiglio Competitività ha adottato formalmente la direttiva sulla dovuta diligenza (CS3D).

Il testo stabilisce obblighi per le grandi imprese riguardo all’impatto negativo delle loro attività sui diritti umani e sulla tutela dell’ambiente. Viene inoltre discussa la responsabilità relativa a tali obblighi. Le norme si applicano non solo alle attività delle aziende stesse, ma anche a quelle delle società affiliate e dei partner commerciali che fanno parte delle loro cd. “catene di attività”.

Ora che il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento, la direttiva è stata adottata. Dopo essere stato firmato dal Presidente del Parlamento e dal Presidente del Consiglio, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, pubblicazione che dovrebbe avvenire a 3-6 settimane dall’adozione del 24 maggio u.s.. La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo.

Gli Stati membri hanno 2 anni per attuare le norme e le procedure amministrative necessarie per conformarsi a questo testo giuridico.

 

La direttiva si applicherà a seconda delle dimensioni delle imprese:

  • a 3 anni dall’entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 5.000 dipendenti e un fatturato di 1.500 milioni di euro;
  • a 4 anni dall’entrata in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti e fatturato pari a 900 milioni di euro
  • a 5 anni dall’entrata in vigore della direttiva per le imprese con più di 1000 dipendenti e un fatturato di 450 milioni di euro

 

  1. Direttiva sui Crimini ambientali

Lo scorso lunedì 20 maggio sono entrate in vigore le nuove norme dell’UE che estendono e inaspriscono l’elenco dei reati ambientali nell’Unione europea (UE) attraverso il diritto penale. I principali punti dell’accordo riguardano:

  • Reati: la direttiva contiene un elenco completo e aggiornato di condotte da stabilire come reati nell’ordinamento giuridico nazionale degli Stati membri. Rispetto alla direttiva del 2008, sono state introdotte diverse nuove categorie di reati, quali:
  1. i) riciclaggio illegale delle navi ed estrazione di acqua;
  2. ii) gravi violazioni della legislazione dell’UE in materia di sostanze chimiche e mercurio;

iii) l’immissione sul mercato e l’esportazione di materie prime e prodotti pertinenti in violazione del regolamento contro la deforestazione dell’Unione.

  • Reati qualificati: gli Stati membri sono tenuti a stabilire come reati qualificati i casi in cui uno dei reati elencati nella direttiva causi danni particolarmente gravi all’ambiente e distruzione dell’ambiente. Tali reati qualificati sono soggetti a pene più severe per le persone fisiche e giuridiche rispetto a quelle previste per gli altri reati.

 

  • Sanzioni: la direttiva istituisce un sistema graduale di pene detentive minime-massime e, per le persone giuridiche, introduce due metodi alternativi di ammenda basati su importi fissi compresi tra 24 e 40 milioni di euro 24 e 40 milioni di euro o pari al 3% – 5 % del fatturato globale annuo della persona giuridica interessata.

Commissione Europea – Procedura di infrazione recepimento direttiva SUP

La Commissione europea ha avviato una procedura d’infrazione inviando una lettera di messa in mora all’Italia (INFR(2024)2053) per non aver recepito pienamente e correttamente la direttiva sulla plastica monouso (direttiva (UE) 2019/904) e per aver violato gli obblighi previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE) 2015/1535).

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione tutti i progetti di regolamenti tecnici relativi ai prodotti prima della loro adozione nel diritto nazionale. Secondo la direttiva (UE) 2019/904 (SUP), gli Stati membri devono rispettare un periodo di sospensione di tre mesi tra la notifica del progetto di regola tecnica e la sua adozione. L’Italia avrebbe violato le regole procedurali stabilite da questa direttiva adottando la legislazione che recepisce la direttiva sulla plastica monouso durante il periodo di standstill, mentre il dialogo con la Commissione era ancora in corso. La Commissione ha quindi inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia, che ha ora due mesi di tempo per rispondere alla Commissione.

ISPRA – Consultazione su Linee Guida finanza sostenibile

Il 22 maggio 2024 ISPRA ha presentato il volume “La sfida ambientale per la finanza sostenibile. Metodologie, informazioni e indicatori ambientali“, che alleghiamo.

Obiettivo del Documento tecnico è quello di mettere a disposizione uno strumento operativo per fornire supporto metodologico e di orientamento per la rendicontazione della sostenibilità ambientale, in conformità con i nuovi standard europei.

Il Documento tecnico è stato elaborato per agevolare il processo di autovalutazione dei portatori di interesse, in maniera tale che questo sia ancorato ad una uniformità metodologica, scientificamente validata, in grado di garantire una maggiore affidabilità e comparabilità dei dati.

Oltre ad un quadro di riferimento normativo e di indirizzo che richiama le politiche europee, il documento si concentra sulla determinazione degli indicatori di impatto ambientale e di rischio fisico da eventi estremi.

Gli indicatori fanno riferimento al quadro regolatorio della finanza sostenibile, ma anche alle “Aspettative di vigilanza” emanate da Banca d’Italia, e quindi:

  • Indicatori PAI (Principal Adverse Impact) proposti dal Regolamento SFDR, alla luce della riscontrata corrispondenza nei requisiti dell’informativa pubblica previsti ai sensi della Direttiva CSRD, tra cui, ad esempio, le emissioni di gas serra; i consumi di energia rinnovabile e non; impatti sulla biodiversità; emissioni; rifiuti.
  • Un elemento informativo che evidenzi i rischi fisici, anche ai sensi delle “Aspettative di vigilanza” di Banca d’Italia, tra cui: le emissioni di inquinanti; uso e riciclo dell’acqua; stress idrico; degrado del suolo; presenza di specie naturali; zone protette; deforestazione.

Per ognuna di queste componenti sono riportate delle schede indicatore con una descrizione dell’indicatore, la metrica e la metodologia di calcolo, nonché le possibili fonti informative.

Il documento, posto in consultazione per una durata di tre mesi, fino al 31 agosto 2024, è accompagnato da un foglio di calcolo dei fattori medi nazionali dell’Inventario Nazionale ISPRA, parte integrante dell’Appendice metodologica per la stima di gas serra e inquinanti atmosferici.

A questo proposito, vi invitiamo a inviarci vostre eventuali osservazioni e contributi entro il 10 luglio p.v., utilizzando il format dell’Allegato A, disponibile anche al seguente link.

 Regolamento FGAS – Consultazione pubblica sui regolamenti di attuazione: Richiesta contributi

Come noto, il nuovo regolamento sui gas fluorurati (UE) 2024/573, è entrato in vigore l’11 marzo 2024. Attualmente, la Commissione europea sta lavorando sui regolamenti di attuazione che aggiungeranno dettagli agli aspetti chiave del testo.

A questo proposito, segnaliamo che sono sati posti in consultazione i seguenti documenti:

La consultazione resterà aperta per quattro settimane, fino al 10 giugno 2024. Pertanto, vi chiediamo di inviarci le vostre eventuali osservazioni entro e non oltre il 3 giugno prossimo.

 

 

 

MIT – Emanata la Circolare con commenti e chiarimenti operativi in merito alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR

A seguito dell’emanazione del D.M. 7 agosto 2023, n. 194, che regolamenta le possibili casistiche di esenzione alla nomina del consulente ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose su strada in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato la circolare esplicativa n. 13921 del 14 maggio, con cui ha fornito alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del D.M. del 7 agosto 2023.

In particolare, la Circolare fornisce dei chiarimenti in relazione ad alcuni punti del D.M. 7 agosto 2023, vale a dire:

  • L’ambito di applicazione (articolo 2 del DM);
  • Casi di esclusione o esenzione totale (articolo 2 del DM);
  • Casi di esenzione parziale (articolo 4 del DM);
  • Forma del registro (articolo 4 del DM);
  • Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM);
  • Esenzioni per esclusione (articolo 6 del DM);
  • Prescrizioni di sicurezza e formazione (articolo 7 del DM);
  • Responsabilità del vettore (articolo 8 del DM).

La Circolare del 14 maggio il MIT specifica che rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 7 agosto 2023 e, quindi, che sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente ADR gli operatori di stazioni di lavaggio o di officine di manutenzione, installatori di impianti o simili, se tali attività richiedono la movimentazione di merci o rifiuti pericolosi. A questo proposito, il MIT chiarisce che il termine “merci pericoloseinclude anche i rifiuti che sono classificati pericolosi per il trasporto.

Inoltre, sono esentate dall’obbligo di nominare il consulente:

  • Le imprese di intermediazione, coordinamento e organizzazione di beni e risorse che non hanno impatto sulla sicurezza del trasporto di merci pericolose;
  • I regimi di esenzione previsti dagli articoli 3 (Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali), 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli) e 5 (Casi di esenzione per spedizioni occasionali), non sono esclusivi. Per ogni impresa, quindi, è ammessa la facoltà, durante l’anno solare, di avvalersi contemporaneamente di una qualunque fattispecie descritta in tali articoli, nei limiti delle condizioni fissate da ogni singolo articolo.

Nel caso di esenzioni per condizioni differenti, le imprese dovranno compilare registri separati o un unico registro in cui, però, le informazioni relative alle diverse attività siano riportate in modo separato e siano facilmente deducibili.

L’articolo 3 (Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali) chiarisce che sono escluse dall’obbligo di nomina del consulente ADR le imprese la cui attività ricada in uno dei regimi di esenzione previsti alla sezione 1.1.3 dell’ADR, con eccezione della sottosezione 1.1.3.6. A questo proposito, la Circolare del MIT aggiunge:

Sono escluse dall’obbligo di nomina del consulente anche le imprese la cui attività sia inerente a merci pericolose:

  • integralmente escluse dall’ADR per applicazione di una specifica disposizione. A titolo esemplificativo, la Circolare riporta che rientrano in questa casistica le disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 ADR (ad esempio, DS144, DS188, DS597, DS598), oppure in altra sezione dell’ADR (ad esempio, 2.2.3.1.5, 2.2.62.1.5);
  • esentate dall’ADR in applicazione di uno specifico regime di confezionamento (capitolo 3.4 oppure 3.5).

Per quanto riguarda i casi di esenzione parziale di cui all’articolo 4 (Casi di esenzione per trasporti in colli), la Circolare chiarisce che rientrano in questo regime di esenzione le imprese la cui attività sia svolta con applicazione del regime di cui al 1.1.3.6 ADR. Pertanto, chiarisce che sono escluse dal regime di esenzione le attività inerenti a merci pericolose di categoria 0 e che non rientrano nel conteggio delle operazioni mensili e annuali le attività collegate a merci pericolose di categoria 4. La circolare, inoltre, chiarisce i principi da utilizzare per determinare il numero di operazioni.

Per quanto riguarda il registro, la formazione e le spedizioni occasionali, la Circolare definisce che:

  • Il Registro (articoli 4 e 5 del DM) delle operazioni può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere costantemente aggiornato con le informazioni minime richieste all’articolo 4, informazioni che devono essere facilmente estrapolabili.
  • Spedizioni occasionali (articolo 5 del DM): sono definite occasionali le attività svolte secondo le limitazioni imposte dall’articolo 5 del D.M., anche se le operazioni consentite vengono svolte in maniera consecutiva nell’arco dell’anno solare. Inoltre, l’applicazione del regime di esenzione previsto dall’articolo 4 non esclude il ricorso al regime descritto all’articolo 5. In aggiunta, la circolare chiarisce che i due regimi dovranno avere un conteggio separato e non cumulativo.
  • Esenzioni per esclusione (articolo 6 del D.M): l’ADR non prevede la nomina di un consulente per i destinatari. Quindi:
    • destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio e destinatari di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico: beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente;
    • destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio: non beneficiano del regime di esenzione dalla nomina del consulente;
    • destinatari di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di svuotamento: possono beneficiare del regime di esenzione dalla nomina del consulente se risultano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 6.
  • Sicurezza e formazione (articolo 7 del D.M.): la durata e la periodicità dei corsi di formazione è lasciata alla discrezione del legale rappresentante, sulla base del livello di rischio delle attività svolte e in considerazione delle modifiche introdotte nella regolamentazione e nelle procedure stesse. Inoltre, è ammesso il ricorso a modalità di autoapprendimento del tipo e-learning.

In allegato si trasmette la Circolare del MIT.

DL Superbonus – Approvazione definitiva

Vi informiamo che il 23 maggio u.s. l’Aula della Camera ha approvato in via definitiva il DL Superbonus con 150 voti favorevoli e 109 contrari.

Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

In allegato il testo del provvedimento.

REMINDER – Confindustria e Consip: Webinar digitalizzazione appalti pubblici 29 maggio ore 10:30

Il prossimo mercoledì 29 maggio si svolgerà il webinar “Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici. A che punto siamo”, organizzato da Confindustria in attuazione del Protocollo firmato con Consip a dicembre 2023.

In allegato è disponibile il programma dei lavori.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il modulo online, reperibile nella pagina dell’evento al seguente link.

Allegato A-Consultazione Documento Tecnico-La Sfida Ambientale per la Finanza Sostenibile_ metodologie,_informazioni e indicatori ambientali Circolare_protocollo_13921 del 14-05-2024 DL superbonus Camera finanza-sostenibile Il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici. A che punto siamo_Programma webinar

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])