Seminario: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” – martedì 17 giugno 2025, ore 14.30, presso Confindustria Salerno

Il prossimo 17 giugno, alle ore 14.30, presso la nostra sede, si terrà il convegno “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’evento, organizzato da Confindustria Salerno, intende analizzare le principali novità introdotte dal nuovo Accordo.

A tal proposito, dopo i saluti istituzionali, è previsto l’intervento del Dott. Fabio Pontrandolfi – Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria.

Nel corso del seminario, saranno inoltre illustrate le nuove Linee di indirizzo, elaborate dall’Organismo Paritetico Provinciale di Salerno, per la formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la partecipazione all’evento è necessario registrare qui la propria presenza o cliccare il tasto dedicato presente sul programma allegato.

All.to

Locandina Salute e Sicurezza_17 Giugno 2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




COMUNICAZIONE | CAVALIERI DEL LAVORO: Conferimenti 2025

E’ stata pubblicata la circolare del MIMIT – allegata – che illustra l’iter per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per la sessione 2025.

Sono confermate tutte le condizioni e i passaggi fondamentali per la presentazione delle candidature previsti nelle precedenti sessioni, che si riepilogano di seguito:

  • invio delle proposte di candidatura  ai Prefetti competenti per territorio (residenza del candidato) entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025;
  • trasmissione della candidatura anche al MIMIT all’indirizzo pec: [email protected], sempre nel termine perentorio del 15 gennaio 2025, con indicazione del nominativo e dei recapiti diretti del segnalante nonché del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • acquisizione del preventivo consenso degli interessati per la comunicazione dei dati personali al Prefetto ed agli altri soggetti del procedimento
  • impossibilità di ripresentare la candidatura – e quindi necessità di saltare una sessione – per coloro che hanno già partecipato consecutivamente negli anni 2022, 2023 e 2024, senza il conseguimento dell’idoneità
  • attestazione verificabile di un contributo alla implementazione delle attività aziendali o all’avvio di azioni imprenditoriali diverse (ad esempio, spin-off dell’azienda originaria) per la valutazione delle proposte di candidatura di congiunti di soggetti già insigniti

La proposta di candidatura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  •  luogo di residenza (comune, provincia e indirizzo)
  •  codice fiscale
  •  nominativo e recapiti diretti del segnalante e/o del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • soggetto proponente
  •   motivazioni di merito, ovvero il presupposto del conferimento del titolo onorifico
  •   CV del candidato da cui si evince l’attività di riferimento, datato, sottoscritto e recante il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente

Alla proposta non è necessario allegare alcuna altra documentazione, ad eccezione di una eventuale breve relazione personale e professionale del candidato, con l’indicazione delle attività aziendali e delle motivazioni di carattere e contenuto reputazionale ed imprenditoriale, riferite soprattutto ad azioni legate allo sviluppo del territorio, alla sicurezza dell’ambiente lavorativo e all’ambito sociale che non possono essere reperite dalle analisi delle Prefetture.

L’istruttoria farà riferimento al triennio 2021-2023.

Requisiti indispensabili e qualificanti per l’accettazione della candidatura e, quindi, il conseguimento dell’onorificenza:

  • specchiata condotta civile e morale e assenza di procedimenti giudiziari, in corso o passati in giudicato
  • attività imprenditoriale continuativa per venti anni, con posizioni di responsabilità apicale e di grado rilevante secondo evidenza della visura camerale: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale. L’incarico di Consigliere Delegato dovrà essere    puntualmente qualificato mentre per quanto concerne il management, tenuto conto della varietà delle soluzioni presenti nel panorama imprenditoriale, le posizioni saranno valutate caso per caso
  • puntuale adempimento di obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali
  • nessuna attività economica e commerciale lesiva dell’economia nazionale

Inoltre concorrono a formare motivo di particolare benemerenza l’aver operato per l’elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo all’eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

CIRCOLARE_CAVALIERI_DEL_LAVORO_2025_-_VF

Al fine di seguire l’iter delle candidature si chiede di inoltrare la documentazione inviata al Prefetto anche in Confindustria Salerno ([email protected])




AMBIENTE | aggiornamenti di rilievo agosto 2025

Reati ambientali: pubblicato il D.L. n. 116/2025 che inasprisce le sanzioni, apportando modifiche al TUA e al Codice penale

 

Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato, sulla GU n. 183, il DL n. 116 (che dovrà essere convertito in legge entro 60gg) recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”, che inasprisce la disciplina in materia di gestione di rifiuti.

Il DL 116/2025 apporta modifiche sostanziali a diverse normative, tra cui il Testo Unico Ambientale (TUA), il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il Codice Antimafia, il Codice della Strada e il d.lgs.231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.

 

Di seguito, le principali novità:

  • Passaggio da Contravvenzioni a Delitti: molte condotte illecite in materia di gestione dei rifiuti, precedentemente considerate contravvenzioni, sono ora qualificate come delitti, punibili con la reclusione. Questo significa che le conseguenze penali diventano più gravi e complesse e che non sia più possibile applicare il procedimento di estinzione delle sanzioni penali in sanzioni amministrative (Parte Vi- bis Tua). Tra gli altri, trattasi dei reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (art. 255, 255- bis 255 ter.
  • Introduzione di nuove sanzioni e inasprimento quelle esistenti per l’abbandono di rifiuti, la gestione di discariche non autorizzate, la spedizione illegale di rifiuti e la tracciabilità dei rifiuti. Viene inclusa la possibilità di sospendere la patente del trasportatore, disporre il fermo del veicolo e l’esclusione o cancellazione dall’albo dei trasportatori.
  • Sanzioni più elevate per condotte rischio: le sanzioni aumentano per le violazioni che mettono a rischio gli ecosistemi e la popolazione o che vengono commesse in siti da bonificare
  • Nuovi strumenti investigativi: viene introdotta la possibilità di arresto in flagranza differita, anche tramite l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, per i reati di disastro ambientale e traffico illecito di rifiuti.

Per ciò che riguarda, le modifiche introdotte al D.Lgs. 231/2001, il decreto ha inciso in particolare sull’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.

Fra le principali novità si segnalano:

  • l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto con l’inserimento di nuove fattispecie:
  • l’aggiornamento di fattispecie già rilevanti ai fini della responsabilità 231:
  • l’inasprimento generale delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni interdittive previste ora per ulteriori reati contemplati dall’art. 25-undecies e, in taluni casi, con durata minima più lunga.

 

Documento di orientamento EUDR: nuova Comunicazione della Commissione UE

Lo scorso 12 agosto la Commissione Europea ha pubblicato il secondo documento di orientamento per il regolamento 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero (Eudr), come modificato dal 2024/3234.

Ricordiamo che, il suindicato Regolamento stabilisce norme relative all’immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché all’esportazione dall’Unione di prodotti interessati, elencati nell’allegato I, che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate, vale a dire bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno al fine di ridurre al minimo il contributo dell’UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo.

Con il documento di orientamento, la Commissione ha inteso fornire una guida agli operatori e ai commercianti, nonché un supporto alle autorità nazionali competenti e agli organi giurisdizionali nazionali per assicurarne la migliore attuazione.

 

Deposito temporaneo, sempre esclusi gli scarti delle operazioni di trattamento

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), con il Riscontro all’Interpello ambientale del 29 aprile 2025, n. 79776 (in allegato) cerca nuovamente di fornire chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti decadenti da impianti di trattamento meccanico (TM) o di trattamento meccanico biologico (TMB) dei rifiuti, ribadendo l’inapplicabilità dell’istituto del deposito temporaneo prima della raccolta.

Smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB: chiarimenti del MASE

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con la risposta all’interpello n. 153255 del 12 agosto 2025 (in allegato), ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regolamento (UE) 2019/2021 relativo agli inquinanti organici persistenti (POP), con riferimento alla gestione e allo smaltimento di trasformatori contenenti policlorobifenili (PCB) in concentrazioni comprese tra lo 0,005% e lo 0,05% in peso.

In particolare, Confindustria ha chiesto al Ministero di chiarire se, “in forza del suddetto regolamento, i detentori di trasformatori con PCB tra 50 e 500 mg/kg debbano comunque procedere allo smaltimento entro il 31 dicembre 2025, oppure se continui a trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, D.lgs. n. 209 del 1999”.

Il Ministero ha concluso indicando che “l’uso di apparecchiature contenenti PCB, già utilizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del Regolamento, è tollerato solo per garantire una transizione graduale entro la data del 31 dicembre 2025, non prorogabile oltre tale termine temporale.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2025, tutte le apparecchiature contenenti PCB oltre soglia, ossia in concentrazioni superiori allo 0,005% in peso e con volume superiore a 0,05 dm3, dovranno essere ritirate dalla circolazione, ossia messe fuori servizio, bonificate o smaltite”.

 allegati: 2025.08.14_riscontro_interpello_pop_pcb 60659_int_minamb_79766_2025 (1)

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




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