Con il Decreto direttoriale n. 24 del 6 marzo 2026 (allegato), l’Ispettorato nazionale del lavoro individua i criteri e le modalità per il recupero del punteggio della patente a crediti nelle ipotesi in cui sia stato decurtato a seguito delle violazioni in materia di salute e sicurezza.
Per cogliere gli elementi rilevanti del provvedimento dell’INL, è necessario ripercorrere brevemente la previsione alla quale il provvedimento stesso dà attuazione.
Secondo il Decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132 (art. 7), il recupero fino a 15 crediti per le imprese e i lavoratori autonomi è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’allegato I -bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri nei quali si è verificata la violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall’articolo 5, comma 4, lett. a).
Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
Tanto premesso, il Decreto dell’INL – su conforme parere del Ministero del lavoro – ha emanato il provvedimento in commento, anche in esito al confronto con le parti sociali, che ha consentito di fissare alcuni criteri di fondo di particolare interesse per le imprese (il provvedimento riguarda anche i lavoratori autonomi).
L’articolo 1 riguarda la costituzione delle Commissioni territoriali (con una disposizione specifica per le province autonome di Trento e Bolzano e per la Sicilia).
Istituita su base regionale (disposizione che precisa il più generico riferimento “territoriale” contenuto nel decreto ministeriale), la Commissione è composta dal Direttore interregionale dell’INL (o un dirigente da lui delegato), da un funzionario ispettivo esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dal Direttore regionale dell’INAIL (o da un dirigente da lui delegato) e da un funzionario dell’INAIL esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Alla riunione della Commissione vengono invitati – senza diritto di voto – un rappresentante della ASL, esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il RLST.
A questo proposito, si ricorda che il riferimento al RLST è contenuto nel richiamato decreto ministeriale del 2024. Nel corso del confronto con le parti sociali, il nostro Sistema centrale ha evidenziato che il RLST deve essere necessariamente quello indicato dall’Organismo paritetico “competente per settore” iscritto nel Repertorio previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2008.
Esclusa la partecipazione del RLS aziendale, si è discusso delle ipotesi nelle quali manca l’Organismo paritetico (ovvero nel caso in cui lo stesso non sia iscritto nel Repertorio) ovvero nelle quali non sia designato il RLST, al fine di escludere che alla Commissione possano partecipare RLST non indicati dalla pariteticità del settore.
All’esito del confronto, quindi, resta confermato che, in assenza di Organismo paritetico iscritto al Repertorio e competente per settore o in mancanza di RLST, non sarà disposto alcun invito alla partecipazione.
La Commissione individua l’Organismo paritetico al quale chiedere il nominativo del RLST attraverso la consultazione del Repertorio previsto dall’art. 51 del D.Lgs. 81/2008. Resta il dubbio dell’individuazione nell’ipotesi in cui vi siano più RLST per il medesimo ambito regionale, che potrà essere risolto nelle Linee guida che saranno adottate a norma dell’articolo 5 del decreto direttoriale.
Per le aziende aderenti al sistema di Confindustria, in mancanza di un Organismo paritetico iscritto nel Repertorio, alle Commissioni non potrà partecipare alcun rappresentante, con esclusione di soggetti espressione di settori differenti individuati da altri Organismi paritetici.
Restano, ovviamente, salve le ipotesi in cui (come nel caso dell’edilizia) la contrattazione collettiva di settore abbia costituito l’Organismo paritetico, questo sia iscritto al Repertorio e comunichi alla Commissione il nominativo del RLST.
L’articolo 2 riguarda l’ambito territoriale di competenza delle Commissioni. È stato scelto il criterio della sede legale dell’impresa o del domicilio del lavoratore autonomo che richiede il recupero dei crediti della patente (ovvero, per le imprese straniere, in relazione alla stabile organizzazione sul territorio italiano o, in mancanza, ad una delle sedi operative situate sul territorio italiano), anche se, poiché la patente è unica per l’intera azienda, questo criterio rischia di concentrare il peso del percorso di recupero (e di lavoro per le Commissioni) nelle regioni del Centro-Nord.
L’articolo 3 riguarda la richiesta di integrazione del punteggio.
Per individuare l’impresa interessata al recupero del punteggio, occorre fare riferimento al comma 10 dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008, che richiama la condizione determinata dalla riduzione del punteggio al di sotto dei 15 punti. Quindi per poter fare la richiesta di integrazione del punteggio, l’azienda deve necessariamente avere meno di 15 punti (e, quindi, trovarsi nell’impossibilità di operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto). Prima di tale momento, infatti, l’incremento del punteggio avviene secondo le differenti modalità previste dall’art. 27, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (secondo i criteri attuativi contenuti nella nota INL n. 288 del 15 luglio 2025).
L’impresa interessata all’integrazione dei crediti deve trasmettere in via telematica alla segreteria della Commissione (anche attraverso apposita modulistica che sarà definita dall’Ispettorato del lavoro), un’istanza motivata di recupero dei crediti, allegando ogni documentazione utile (provvedimenti sanzionatori, relazione tecnica sulle misure adottate).
Poiché l’iniziativa per il recupero dei crediti spetta all’azienda interessata, il decreto sottolinea che alla documentazione può essere allegata una proposta di Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.
Intendiamo soffermarci specificamente sulla richiesta di audizione. Si tratta, infatti, di un profilo rilevante, introdotto nel confronto con le parti sociali su richiesta di Confindustria, volta ad assicurare all’impresa interessata un adeguato supporto che, vista la composizione della Commissione, non sarebbe stato altrimenti possibile garantire.
Sia in fase di predisposizione del progetto per il recupero del punteggio sia in fase di audizione l’azienda può essere assistita, in modo da garantire un confronto adeguato con la Commissione, soprattutto per assicurare che le eventuali proposte di modifica da parte della Commissione siano coerenti con il numero dei punti recuperati, con la sostenibilità organizzativa e finanziaria dell’intervento e con la sua effettiva utilità per l’impresa.
L’articolo 4 descrive le modalità di svolgimento delle riunioni.
L’aspetto da sottolineare è la programmazione delle riunioni della Commissione, che effettua la convocazione di norma entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione dell’istanza completa da parte dell’azienda.
Il calendario è concordato tra INL e INAIL, tenendo conto del settore interessato. La segreteria dell’INL trasmette poi i documenti alla ASL e al RLST. Tenendo conto che si tratta di un lasso temporale nel quale l’azienda, avendo meno di 15 crediti, non può operare in cantiere, occorre prestare particolare attenzione alla soglia dei 15 crediti, soprattutto nelle ipotesi nelle quali l’azienda sia destinataria di provvedimenti sanzionatori – sentenze passate in giudicato o notifica del verbale in tema di lavoro irregolare [1] – da cui consegue la decurtazione del punteggio.
L’articolo 5 costituisce la disposizione centrale del provvedimento, in quanto declina le modalità per il recupero del punteggio e presenta degli aspetti di particolare interesse per il ruolo dell’azienda nel procedimento di recupero del punteggio, come sottolineato con riguardo al precedente articolo 3.
- a) Innanzitutto, il tema del numero dei punti recuperabili. Rispetto ad una prima opzione orientata a consentire di recuperare il numero minimo di punti per tornare a 15, è prevalsa la tesi per cui quello rappresenta il numero minimo. Si prevede, infatti, che la Commissione delibera sugli adempimenti necessari affinché l’impresa possa recuperare un numero di crediti “almeno sufficiente per tornare ad operare”. L’intensità delle misure adottate per il recupero consentirà di acquisire anche un numero di crediti superiore (fino a 15 punti complessivamente, come indicato nel successivo comma 5). Nell’ambito dell’istruttoria, infatti, la Commissione attiva un apposito confronto con l’impresa interessata al recupero dei crediti, secondo le ipotesi che saranno individuate nelle Linee guida prima richiamate.
Gli adempimenti che saranno individuati ad esito del confronto con l’impresa (sia quelli proposti dall’impresa e accolti dalla Commissione, sia quelli eventualmente proposti dalla Commissione) sono proporzionali al numero di crediti che l’impresa è tenuta a recuperare affinché la patente sia nuovamente dotata di almeno 15 crediti.
Anche su questo aspetto, saranno le Linee guida a formulare i chiarimenti necessari.
- b) L’interlocuzione con l’azienda, anche sulla base dell’eventuale progetto di recupero da questa presentato, può comprendereproposte della Commissione. Tali propostepotranno riguardare percorsi formativi sia per i responsabili delle violazioni (o, laddove non siano più in forza, di personale che svolge le medesime mansioni) sia per i lavoratori occupati nel cantiere interessato dalle violazioni (ovvero, laddove non più in forza, dei colleghi adibiti alle medesime mansioni). Dal testo emerge che il recupero del punteggio, sul versante della formazione, coinvolge esclusivamente l’ambito del cantiere interessato alla violazione e non l’intera azienda. L’altra possibile proposta da parte della Commissione, che, in questo caso, può estendersi all’intera azienda, riguarda l’adozione di investimenti in materia di salute e sicurezza richiamati dall’articolo, 5, comma 4, lett. a), del DM 132/2024 che, per comodità, si riportano nella tabella seguente.
| 1 |
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA |
| 2 |
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile» |
| 3 |
Investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| 4 |
Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui alla lett. b) , n. 2, del presente comma, di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza |
| 5 |
Utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l’azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell’INAIL |
| 6 |
Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
| 7 |
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS |
- c) L’Ispettorato nazionale del lavoro adotterà – insieme all’INAIL – delle Linee guidaanche per individuare modalità e criteri per uniformare l’attività delle Commissioni. Nel medesimo documento, saranno ricomprese anche indicazioni sui contenuti minimi, durata e soggetti formatori (escludendo il datore di lavoro quale soggetto formatore nei percorsi riparativi) nonché le tipologie di investimenti ammissibili, proporzionalità al numero di crediti da recuperare e dimensione aziendale. Tenendo conto della possibile complessità degli interventi, è stabilito già in questo provvedimento che il recupero dei crediti potrà avvenire anche in modo frazionato, in relazione al completamento parziale delle misure previste dalla Commissione: l’acquisizione parziale di crediti può, quindi, consentire anche di raggiungere in una prima fase il numero minimo, per poter riattivare l’attività, per poi proseguire l’azione correttiva ed acquisire ulteriore punteggio.
- d) Verifica della realizzazione dell’intervento. La Commissione accerterà l’avvenuto adempimento delle azioni contenute nel progetto di recupero del punteggio: a seguito di richiesta dell’impresa (una volta adempiute le misure convenute), la Commissione si riunirà (di norma) entro 15 giorni ed entro i successivi 15 delibererà definitivamente, con riassegnazione del punteggio. Di tali termini occorre tener conto, insieme ai 20 iniziali (per la prima riunione) e al tempo per la realizzazione delle misure concordate in vista della ripresa dell’attività imprenditoriale. Si ricorda, infatti, che, anche se le misure possono riguardare specificamente il luogo in cui si è verificato l’evento, l’impossibilità di svolgere attività “in cantiere” riguarda l’intera impresa.
L’articolo 6 introduce un monitoraggio annuale da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro sull’attività delle Commissioni e l’eventuale modifica delle Linee guida (e anche del provvedimento stesso) in esito al monitoraggio stesso.
Ci riserviamo ulteriori comunicazioni all’esito dell’adozione delle Linee guida richiamate nel provvedimento.
[1] V. nota INL n. 609 del 22 gennaio 2026
All.to
INLdd-24-2026-recupero-crediti-patente
RELAZIONI INDUSTRIALI (Giuseppe Baselice 089200829 [email protected])