DL Proroghe – Aggiornamento
Trasmettiamo, in allegato, il testo del DL Proroghe, contenete le modifiche approvate dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera.
L’Aula della Camera ha approvato nella giornata di ieri, con 177 voti favorevoli, 93 contrari e 3 astenuti, la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Proroghe, nel testo licenziato dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio.
Il testo passerà poi al Senato e dovrà essere convertito in legge entro il primo marzo, pena la sua decadenza.
Ciò premesso, tra le principali misure di interesse (art. 13, Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), segnaliamo:
- il differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine fino al quale può essere autorizzato il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data del 15 aprile 2023 (art. 13, co. 1-bis). Parallelamente, si dispone l’abrogazione del Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue attualmente vigente (DM 12 giugno 2003, n. 185), a decorrere dall’entrata in vigore del DPR ex art. 99 del D.lgs. 152/2006 sui criteri, modalità e condizioni per il riutilizzo delle acque reflue (art. 13, co. 1-ter).
Tale misura appare positiva in quanto consente di superare la situazione di incertezza normativa determinatasi a partire dal 1° gennaio 2026.
- In tema RENTRI, la proroga al 15 settembre 2026 della possibilità, per i soggetti tenuti all’iscrizione al sistema RENTRI, di continuare a emettere il FIR in formato cartaceo (art.13, co. 5-bis). Conseguentemente, le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI si applicheranno a decorrere dalla medesima data (art. 13, co. 5-septies). La proroga, anche in considerazione delle criticità tecniche e dell’indisponibilità dei servizi RENTRI registrate a partire dal 13 febbraio 2026 – data di entrata in vigore dell’obbligo di emissione del FIR in formato digitale – appare positiva, in particolare con riferimento al differimento dell’applicazione delle sanzioni, in quanto assicura un congruo periodo per il ripristino della piena funzionalità del sistema e per l’adeguamento operativo delle imprese.
- Il differimento, al 30 giugno 2026, del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi diventa requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo nazionale gestori ambientali (art. 13, co. 5-quinquies). Viene, inoltre, demandato all’ANGA il compito di definire, con proprie deliberazioni e nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono seguire per l’installazione di tali sistemi (art. 13, co.5-sexies)
- L’abrogazione della disposizione, rimasta finora inattuata, che demandava a un apposito DM l’aumento da 60 a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI previsto per enti o imprese con più di 50 dipendenti, nonché per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art. 13, co. 5-octies).
DL PNRR – Aggiornamento: Testo bollinato
Trasmettiamo in allegato il testo del c.d. DL PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 febbraio. Il testo è stato trasmesso alla Camera dei deputati e assegnato alla Commissione Bilancio per l’esame in sede referente.
Sono stati designati relatori gli onorevoli Cattoi (Lega), Pella (FI), Romano (NM) e Trancassini (FdI).
La Commissione avvierà l’esame del provvedimento nella giornata di mercoledì; a seguire è convocato un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.
Per quanto riguarda i temi di interesse, segnaliamo in particolare l’art. 14, che introduce alcune semplificazioni in materia ambientale e recepisce tre proposte di Confindustria contenute nel documento “Costo Zero” in tema di impiego di rifiuti non pericolosi, bonifiche e industrie insalubri.
Quanto all’impiego dei rifiuti non pericolosi, la norma modifica l’art. 216, co. 8-septies del Codice dell’ambiente, sostituendo, ai fini dell’individuazione dei rifiuti non pericolosi utilizzabili negli impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale (AIA), il rinvio al Regolamento CE n. 1013/2006 con il rinvio all’Allegato III del Regolamento UE n. 1157/2024 (che ha abrogato il primo Regolamento). Si tratta di un intervento importante che, nell’aggiornare i riferimenti normativi, aiuta a chiarire il quadro giuridico di riferimento. Si segnala che la modifica sarà operativa a decorrere dal 22 maggio 2026 (data di operatività del nuovo Regolamento citato).
Quanto alle bonifiche, la norma:
- chiarisce che ai fini dell’individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento (v. DM n. 46/2019, recante il Regolamento di bonifica aree agricole) si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti (nuovo art. 241, co. 1 del Codice dell’ambiente);
- prevede che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione (nuovo art. 242, co. 13 del Codice dell’ambiente);
- modifica l’articolo 242-terdel Codice dell’ambiente in materia di Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica, prevedendo: i) la possibilità di realizzare all’interno anche i progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) riferiti agli interventi previsti dall’allegato 1-bis – Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC); ii) che, nelle more dell’adozione da parte delle Regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal MASE anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.
Con riferimento alle industrie insalubri, l’art. 14, co. 3 del DL esclude la qualifica di “industria insalubre” ex art. 216 del RD n. 1265/1934, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del Codice dell’ambiente.
Sarà nostra cura tenervi aggiornati sull’evoluzione dell’iter.
Recepimento direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde – Aggiornamenti
In merito alla Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, vi informiamo che il Consiglio dei ministri del 5 febbraio scorso ha approvato in via definita il D.lgs. di recepimento (cfr. allegato), attualmente in attesa di pubblicazione sulla GU.
Segnaliamo che, il provvedimento non prevede ex lege un periodo transitorio per la gestione delle scorte.
Tuttavia, la questione è oggetto di particolare attenzione a livello UE: nelle scorse settimane, BusinessEurope ha avviato diverse interlocuzioni con la Commissione europea in merito allo smaltimento delle scorte. Pur avendo escluso la possibilità di intervenire in via legislativa, la Commissione si sta confrontando con le Autorità del CPC per individuare una possibile soluzione per la fase di enforcement.
Al fine di sollecitare un approccio che renda la gestione delle scorte quanto più agevole e sostenibile, BusinessEurope ha invitato le Associate a contattare le rispettive Autorità nazionali per sollecitare la promozione e la condivisione in sede CPC di una linea equilibrata e pragmatica.
Confindustria ha dato seguito a questa sollecitazione e lunedì scorso ha trasmesso una lettera all’AGCM e, per conoscenza, al MIMIT.
Anche attraverso la nostra Delegazione di Bruxelles, continueremo a monitorare la vicenda e sarà nostra cura tenervi aggiornati sui relativi sviluppi.
Studio JRC sulla plastica biobased
Segnaliamo che, il Joint Research Centre (JRC) ha pubblicato un nuovo studio che analizza il ruolo delle plastiche bio-based nel mitigare gli impatti climatici e ambientali derivanti dalla crescente domanda globale di plastica.
Lo studio evidenzia che le plastiche bio-based e biodegradabili rappresentano attualmente circa lo 0,5% della produzione globale di plastica, con una capacità produttiva pari a 2,3 milioni di tonnellate nel 2025, destinata a raggiungere 4,7 milioni di tonnellate entro il 2030.
Il rapporto individua le principali sfide per l’espansione del settore, tra cui la competitività economica, l’approvvigionamento sostenibile delle materie prime, la gestione del fine vita, la valutazione degli impatti ambientali, lo sviluppo tecnologico e l’accettazione da parte dei consumatori. Attualmente, la maggior parte delle plastiche bio-based è prodotta a partire da colture agricole quali canna da zucchero, mais e grano; cresce tuttavia l’attenzione verso biomasse non alimentari, residui e flussi di rifiuti, che presentano criticità legate alla logistica e alla scalabilità.
Lo studio sottolinea inoltre l’importanza di criteri di sostenibilità, sistemi di certificazione e quadri basati sul rischio per prevenire fenomeni di deforestazione, perdita di biodiversità e conflitti legati all’uso del suolo.
Il JRC evidenzia infine la necessità di migliorare i sistemi di riciclo e gestione dei rifiuti, poiché molte plastiche bio-based non sono ancora compatibili con gli schemi esistenti. L’espansione del settore richiederà innovazione, finanziamenti mirati e misure regolatorie di sostegno, quali obiettivi di contenuto bio-based e un’etichettatura chiara.
Il testo dello studio al seguente link:
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC145443
allegati: CLEAN – Decreto lgs recepimento direttiva 825 – 19.01.26 DL PNRR- testo GU leg.19.pdl.camera.2753_A.19PDL0180210
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