COMUNICAZIONE | CAVALIERI DEL LAVORO: Conferimenti 2025

E’ stata pubblicata la circolare del MIMIT – allegata – che illustra l’iter per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per la sessione 2025.

Sono confermate tutte le condizioni e i passaggi fondamentali per la presentazione delle candidature previsti nelle precedenti sessioni, che si riepilogano di seguito:

  • invio delle proposte di candidatura  ai Prefetti competenti per territorio (residenza del candidato) entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025;
  • trasmissione della candidatura anche al MIMIT all’indirizzo pec: [email protected], sempre nel termine perentorio del 15 gennaio 2025, con indicazione del nominativo e dei recapiti diretti del segnalante nonché del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • acquisizione del preventivo consenso degli interessati per la comunicazione dei dati personali al Prefetto ed agli altri soggetti del procedimento
  • impossibilità di ripresentare la candidatura – e quindi necessità di saltare una sessione – per coloro che hanno già partecipato consecutivamente negli anni 2022, 2023 e 2024, senza il conseguimento dell’idoneità
  • attestazione verificabile di un contributo alla implementazione delle attività aziendali o all’avvio di azioni imprenditoriali diverse (ad esempio, spin-off dell’azienda originaria) per la valutazione delle proposte di candidatura di congiunti di soggetti già insigniti

La proposta di candidatura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  •  luogo di residenza (comune, provincia e indirizzo)
  •  codice fiscale
  •  nominativo e recapiti diretti del segnalante e/o del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • soggetto proponente
  •   motivazioni di merito, ovvero il presupposto del conferimento del titolo onorifico
  •   CV del candidato da cui si evince l’attività di riferimento, datato, sottoscritto e recante il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente

Alla proposta non è necessario allegare alcuna altra documentazione, ad eccezione di una eventuale breve relazione personale e professionale del candidato, con l’indicazione delle attività aziendali e delle motivazioni di carattere e contenuto reputazionale ed imprenditoriale, riferite soprattutto ad azioni legate allo sviluppo del territorio, alla sicurezza dell’ambiente lavorativo e all’ambito sociale che non possono essere reperite dalle analisi delle Prefetture.

L’istruttoria farà riferimento al triennio 2021-2023.

Requisiti indispensabili e qualificanti per l’accettazione della candidatura e, quindi, il conseguimento dell’onorificenza:

  • specchiata condotta civile e morale e assenza di procedimenti giudiziari, in corso o passati in giudicato
  • attività imprenditoriale continuativa per venti anni, con posizioni di responsabilità apicale e di grado rilevante secondo evidenza della visura camerale: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale. L’incarico di Consigliere Delegato dovrà essere    puntualmente qualificato mentre per quanto concerne il management, tenuto conto della varietà delle soluzioni presenti nel panorama imprenditoriale, le posizioni saranno valutate caso per caso
  • puntuale adempimento di obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali
  • nessuna attività economica e commerciale lesiva dell’economia nazionale

Inoltre concorrono a formare motivo di particolare benemerenza l’aver operato per l’elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo all’eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

CIRCOLARE_CAVALIERI_DEL_LAVORO_2025_-_VF

Al fine di seguire l’iter delle candidature si chiede di inoltrare la documentazione inviata al Prefetto anche in Confindustria Salerno ([email protected])




AMBIENTE | Comunicato stampa Conai: riduzione Contributo ambientale plastica – Fascia B1.2 (PET), da luglio a dicembre 2025

Informiamo che, a partire da luglio fino a dicembre 2025, il Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 (bottiglie, barattoli, flaconi e vasetti in PET trasparenti) passerà a 180 /tonnellata anziché a 228 €/tonnellata, come comunicato dal Conai a fine 2024.

 

Al seguente link il relativo comunicato stampa, con tutte le informazioni, https://www.conai.org/notizie/conai-riduzione-del-contributo-ambientale-per-bottiglie-barattoli-flaconi-e-vasetti-in-pet-da-luglio-a-dicembre-2025/

 

La temporanea rimodulazione del CAC per gli imballaggi in plastica di fascia B1.2 non avrà effetti sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.




LAVORO | Provvedimento autorizzativo installazione impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo – Nota INL n. 4757/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con l’allegata nota n. 4757/2025 ha fornito indicazioni operative in merito all’ambito di competenza territoriale degli uffici con doppia o tripla sede ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo di cui all’art. 4 della Legge n. 300/1970.

 

In particolare le imprese con più unità produttive ubicate nell’ambito di competenza della medesima sede territoriale dell’INL, in caso di mancato accordo con la RSA/RSU o in assenza delle rappresentanze sindacali, possono presentare una sola istanza di autorizzazione all’Ispettorato territorialmente competente il quale, previa verifica delle condizioni formali e sostanziali previste, emanerà un unico provvedimento valido per tutte le unità produttive interessate dall’istanza medesima.

 

Di conseguenza, per gli uffici che accorpano più province, per “ambito di competenza della medesima sede territoriale” si deve intendere tutto il territorio di riferimento su cui insiste il medesimo Ufficio.

 

All.to

Nota INL n. 4757_2025

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 

SERVIZI ALLE IMPRESE:

Mariarosaria Zappile  089200842  [email protected]

 




LAVORO | Comunicazione ai datori di lavoro dei dati degli attestati di malattia – Messaggio INPS n. 1773 del 5 giugno 2025

L’INPS con l’allegato messaggio n. 1773 del 5 giugno 2025 ha comunicato con riferimento agli attestati di malattia dei propri dipendenti che tra i dati riportati nel file in formato TXT è presente anche il campo <tipoVisita>, nel quale viene indicato se il certificato è stato redatto dal medico curante, a seguito di visita ambulatoriale o domiciliare, o rilasciato a seguito di accesso al pronto soccorso.

 

Al riguardo, l’Istituto ha in più occasioni ribadito che, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, il certificato ha validità dalla data di redazione, ad eccezione delle ipotesi di visita domiciliare. In tali casi, infatti, la prestazione economica può essere riconosciuta anche per il giorno precedente la data di redazione del certificato.

 

Per agevolare le attività dei datori di lavoro e dei loro intermediari, il campo <tipoVisita> è stato reso disponibile anche nel file in formato XML, in modo tale da rendere possibile l’acquisizione dell’informazione direttamente sui software in uso per la gestione del personale dipendente.

 

I datori di lavoro o i loro intermediari, che utilizzano sistemi automatici per la trattazione dei citati file XML, devono, conseguentemente, apportare i necessari adeguamenti, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato del messaggio di cui in oggetto.

 

Infine l’INPS ha evidenziato che i sistemi informativi dell’Istituto con il nuovo formato XML saranno disponibili a decorrere dal 15 luglio 2025.

 

All.ti Allegato n. 1 Messaggio INPS n. 1773 del 05.06.2025

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Nuovo requisito contributivo NASpI – Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025

L’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, in allegato, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’art. 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.

 

In particolare per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

 

L’INPS ha precisato che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

Inoltre l’Istituto ha evidenziato che le novità introdotte si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito contributivo; pertanto, la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI.

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

 

All.to Nota INL n. 4757_2025

 

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




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AMBIENTE | seminario “Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità – 8 luglio 2025, 14.30

Il prossimo 8 luglio, dalle ore 14.30, presso la sede di Confindustria Salerno, in via Madonna di Fatima, 194, a Salerno, si terrà il seminario dal titolo “Regolamentazione EUDR: il ruolo delle Imprese nella lotta alla deforestazione tra obblighi ed opportunità”.

Ricordiamo che, il Regolamento Ue 2023/1115 sulla deforestazione, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), stabilisce una serie di obblighi per le aziende che commerciano specifiche materie prime e prodotti, sia immessi sul mercato dell’Unione Europea, sia esportati dall’Unione verso Paesi terzi, che l’iniziativa in parola ha l’obiettivo di approfondire.

La norma, adottata il 31 maggio 2023, mira a contrastare la deforestazione associata alla produzione e al commercio di alcuni materiali e si applica a una serie di materie prime considerate ad alto rischio di deforestazione, oltre ai prodotti derivati che le contengono o che sono stati fabbricati utilizzandole.

L’elenco completo è consultabile nell’Allegato I (cfr. da pag.38 a pag. 41 dell’allegato Regolamento).

Attualmente, le materie prime direttamente contemplate sono:

  • Legno (es. Mobili di legno, parchetti per pavimenti, fogli da impiallacciatura, pannelli di fibre di legno, cornici per quadri e simili, fusti e botti, articoli per la tavola e cucina, utensili e manici, libri stampati, giornali, costruzioni prefabbricate, legna da ardere, carbone di legna ecc.)
  • Gomma (gomma naturale, pneumatici nuovi, pneumatici rigenerati, camere d’aria, accessori abbigliamento, guarnizioni di macchinari ecc.), utilizzata in vari settori, dall’automobilistico all’industriale;
  • Soia (fave di soia, farine, olio)
  • Bovini (es. animali vivi, carni, frattaglie, cuoio e pelli)
  • Cacao (cacao in grani, pasta di cacao, burro, cioccolato e altre preparazioni alimentari), fondamentale per l’industria del cioccolato
  • Caffe (caffè torrefatto e succedanei)
  • Palma da olio, presente in numerosi prodotti alimentari e cosmetici

Il Regolamento si estende a prodotti derivati come cioccolato, mobili, carta stampata, prodotti per la cura della persona e altri articoli che contengono materie prime a rischio

In merito alla sua applicazione, evidenziamo le seguenti scadenze:

  • 30 dicembre 2025: entrata in vigore per grandi imprese e commercianti.
  • 30 giugno 2026: entrata in vigore per le Piccole e Medie Imprese (PMI).

 

Il seminario s’inscrive nell’ambito delle attività di cui alla delega ambientale ed è promosso dal Gruppo Design, Tessile, Sistema Casa di Confindustria Salerno.

Interverranno, tra gli altri, Pietro Oieni, Dirigente del MASASF – Divisione III della Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e Angelo Mariano – Responsabile dell’Organismo di controllo EUTR “Conlegno” (cfr. locandina programma allegato).

 

È possibile anticipare i quesiti da porre al relatore, unitamente all’adesione, inviando una comunicazione al seguente indirizzo email: [email protected], entro e non oltre il prossimo 3 luglio.

Locandina Seminario 8 Luglio 2025 Regolamento EUDR




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