CONFINDUSTRIA | Iniziativa di solidarietà per i territori colpiti dal ciclone Harry

A seguito dei gravi effetti provocati dal ciclone Harry, che ha colpito le regioni di Calabria, Sardegna e Sicilia causando ingenti danni alle comunità locali e al tessuto produttivo, Confindustria ha deciso di promuovere un’iniziativa di solidarietà a sostegno dei territori interessati.

In stretto raccordo con il Dipartimento di Protezione Civile, sono state definite le modalità più efficaci per far pervenire un aiuto.

Confindustria ha quindi attivato un conto corrente dedicato esclusivamente alla raccolta fondi per le emergenze.

L’intero ammontare delle donazioni sarà versato presso le contabilità speciali dei Commissari Delegati delle regioni colpite.

Il contributo raccolto sarà poi destinato, sulla base di un’apposita ordinanza della Protezione Civile, al finanziamento di interventi infrastrutturali urgenti, fra cui anche il ripristino dei moli di attracco delle isole minori, gravemente danneggiati dal ciclone.

 

Di seguito i riferimenti del conto corrente, che sarà attivo per le donazioni, fiscalmente deducibili, fino al 31 maggio 2026:

Intestazione conto: Confindustria Donazioni Emergenze

IBAN IT66L0103003374000001320620

BIC PASCITM1A33

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | SIMEST Executive Program Internazionalizzazione Mezzogiorno. Partecipazione Gratuita per 30 aziende (cronologico). Aperte le iscrizioni

A partire dal 7 novembre 2025 SIMEST promuove un Executive program con Luiss Business School https://www.simest.it/consimest/executive-program-simest-luiss/.

Si tratta di un Executive Program sui mercati strategici dedicato a massimo n° 30 PMI del Mezzogiorno.

Com’è strutturato

Il percorso formativo, gratuito, è strutturato in un modulo introduttivo e 5 moduli sui mercati strategici, per un totale di 6 (sei) moduli da 16 (sedici) ore l’uno più 1 giornata conclusiva per una formazione complessiva di 104 ore.

La partecipazione al Custom Executive Program è prevista a week end alternati (venerdì e sabato intere giornate), principalmente in presenza presso la sede di Luiss Business School a Roma e, in via residuale, via web.

Requisiti di ammissione:

  1. Sede legale e operativa al Sud
  2. Fatturato export min 3% oppure appartenenza a settori strategici con un piano di sviluppo all’estero
  3. Aver depositato 2 bilanci completi
  4. Avere ricavi >3mln e EBITDA e Utili >0
  5. Non trovarsi in condizioni di criticità (e se clienti con SIMEST, risultare in bonis).

A parità di requisiti, quale criterio di selezione verrà seguito l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.

Come candidarsi:

La domanda va redatta sull’apposito modulo, corredato dalla documentazione richiesta sulla base dei requisiti di accesso, da una Lettera Motivazionale (max 1 pagina) e da una presentazione istituzionale o brochure aziendale.

L’intero plico, firmato digitalmente, va inviata all’indirizzo [email protected] entro e non oltre il 24 ottobre 2025.

In allegato, la locandina e il bando; tutti i dettagli e la modulistica sono reperibili sulla pagina dedicata.

Avviso-Custom-Executive-Program_CLEAN master-simest-luiss_locandina_26set

Al fine di monitorare le adesioni e la selezione di aziende iscritte a Confindustria Salerno, invitiamo a segnalare ai nostri uffici (Monica De Carluccio [email protected]) le candidature.




Seminario: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” – martedì 17 giugno 2025, ore 14.30, presso Confindustria Salerno

Il prossimo 17 giugno, alle ore 14.30, presso la nostra sede, si terrà il convegno “Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro”.

L’evento, organizzato da Confindustria Salerno, intende analizzare le principali novità introdotte dal nuovo Accordo.

A tal proposito, dopo i saluti istituzionali, è previsto l’intervento del Dott. Fabio Pontrandolfi – Dirigente Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano di Confindustria.

Nel corso del seminario, saranno inoltre illustrate le nuove Linee di indirizzo, elaborate dall’Organismo Paritetico Provinciale di Salerno, per la formazione dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la partecipazione all’evento è necessario registrare qui la propria presenza o cliccare il tasto dedicato presente sul programma allegato.

All.to

Locandina Salute e Sicurezza_17 Giugno 2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




COMUNICAZIONE | CAVALIERI DEL LAVORO: Conferimenti 2025

E’ stata pubblicata la circolare del MIMIT – allegata – che illustra l’iter per il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro per la sessione 2025.

Sono confermate tutte le condizioni e i passaggi fondamentali per la presentazione delle candidature previsti nelle precedenti sessioni, che si riepilogano di seguito:

  • invio delle proposte di candidatura  ai Prefetti competenti per territorio (residenza del candidato) entro il termine perentorio del 15 gennaio 2025;
  • trasmissione della candidatura anche al MIMIT all’indirizzo pec: [email protected], sempre nel termine perentorio del 15 gennaio 2025, con indicazione del nominativo e dei recapiti diretti del segnalante nonché del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • acquisizione del preventivo consenso degli interessati per la comunicazione dei dati personali al Prefetto ed agli altri soggetti del procedimento
  • impossibilità di ripresentare la candidatura – e quindi necessità di saltare una sessione – per coloro che hanno già partecipato consecutivamente negli anni 2022, 2023 e 2024, senza il conseguimento dell’idoneità
  • attestazione verificabile di un contributo alla implementazione delle attività aziendali o all’avvio di azioni imprenditoriali diverse (ad esempio, spin-off dell’azienda originaria) per la valutazione delle proposte di candidatura di congiunti di soggetti già insigniti

La proposta di candidatura deve necessariamente contenere i seguenti elementi:

  • generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita)
  •  luogo di residenza (comune, provincia e indirizzo)
  •  codice fiscale
  •  nominativo e recapiti diretti del segnalante e/o del funzionario responsabile del procedimento (telefono, cellulare di servizio, e-mail)
  • soggetto proponente
  •   motivazioni di merito, ovvero il presupposto del conferimento del titolo onorifico
  •   CV del candidato da cui si evince l’attività di riferimento, datato, sottoscritto e recante il consenso al trattamento dei dati secondo la normativa vigente

Alla proposta non è necessario allegare alcuna altra documentazione, ad eccezione di una eventuale breve relazione personale e professionale del candidato, con l’indicazione delle attività aziendali e delle motivazioni di carattere e contenuto reputazionale ed imprenditoriale, riferite soprattutto ad azioni legate allo sviluppo del territorio, alla sicurezza dell’ambiente lavorativo e all’ambito sociale che non possono essere reperite dalle analisi delle Prefetture.

L’istruttoria farà riferimento al triennio 2021-2023.

Requisiti indispensabili e qualificanti per l’accettazione della candidatura e, quindi, il conseguimento dell’onorificenza:

  • specchiata condotta civile e morale e assenza di procedimenti giudiziari, in corso o passati in giudicato
  • attività imprenditoriale continuativa per venti anni, con posizioni di responsabilità apicale e di grado rilevante secondo evidenza della visura camerale: Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Direttore Generale. L’incarico di Consigliere Delegato dovrà essere    puntualmente qualificato mentre per quanto concerne il management, tenuto conto della varietà delle soluzioni presenti nel panorama imprenditoriale, le posizioni saranno valutate caso per caso
  • puntuale adempimento di obblighi tributari, previdenziali ed assistenziali
  • nessuna attività economica e commerciale lesiva dell’economia nazionale

Inoltre concorrono a formare motivo di particolare benemerenza l’aver operato per l’elevazione economica e sociale dei lavoratori, contribuendo all’eliminazione dei divari esistenti, per lo sviluppo della cooperazione nonché in aree o in campi di attività economicamente depressi.

CIRCOLARE_CAVALIERI_DEL_LAVORO_2025_-_VF

Al fine di seguire l’iter delle candidature si chiede di inoltrare la documentazione inviata al Prefetto anche in Confindustria Salerno ([email protected])




LAVORO | Conversione in legge del Decreto primo maggio

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112/2026 di conversione del c.d. DL Primo Maggio (D.L. n. 62/2026), che introduce alcune novità di rilievo per imprese e datori di lavoro.

 

Si riportano di seguito le principali novità di interesse per le imprese:

 

  1. Occupazione e formazione

Restano confermati gli incentivi già previsti dal Decreto originario per il 2026 (Bonus Donne, Bonus Giovani, Bonus ZES e incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro).

 

In sede di conversione sono state introdotte ulteriori disposizioni:

 

  • Tirocini extracurriculari (art. 4-bis)

Viene fissato in 12 mesi il limite massimo complessivo di durata dei tirocini extracurriculari per ciascun gruppo di imprese, fermo restando il rispetto degli ulteriori limiti previsti dalla disciplina vigente.

 

  • Distacco (art. 16-quater)

Fino al 31 dicembre 2029 sarà possibile, previo accordo sindacale, effettuare distacchi anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante, purché finalizzati alla salvaguardia occupazionale e alla continuità produttiva. Sono demandate al Ministero del Lavoro le modalità attuative di tale disposizione.

 

  1. Salario giusto e centralità della contrattazione collettiva

Il decreto introduce un nuovo quadro normativo volto a garantire un trattamento economico complessivo (“TEC”) conforme ai principi dell’art. 36 Cost.

Elemento centrale è il riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.

 

Tra le novità:

  • Definizione di TEC (art. 7 c. 4-bis)

Il trattamento economico complessivo comprende tutte le voci fisse e continuative dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali. Sono incluse le mensilità aggiuntive, le indennità fisse e continuative, le prestazioni di welfare contrattuale riconosciute alla generalità dei dipendenti ed eventuali altri istituti o indennità aventi un valore economico. Restano fuori le voci retributive discrezionali e variabili riconosciute ai singoli lavoratori.

 

  • Contratti di prossimità (art. 7-bis)

Diventa obbligatorio il deposito presso Ministero del Lavoro e CNEL.

Per le imprese fino a 15 dipendenti, eventuali deroghe peggiorative richiedono anche sottoscrizione presso l’Ispettorato territoriale del lavoro e informativa scritta ai lavoratori interessati.

 

  • Rinnovi contrattuali (art. 10)

Si riduce da 12 a 9 mesi il termine che fa scattare l’adeguamento delle retribuzioni a titolo di anticipazione forfetaria dell’incremento retributivo e l’importo è elevato dal 30 % al 50% della variazione IPCA (al netto dei prezzi energetici importati). Esclusi da questo automatismo sono i settori caratterizzati da elevata stagionalità e, aggiunti in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti che erogano le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie accreditati con il SSN..

 

  1. Staff leasing (art. 16-quinquies)

Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione viene fissato in 36 mesi (salvo diversa disciplina del CCNL applicato dall’utilizzatore) il limite massimo delle missioni a termine presso il medesimo utilizzatore per mansioni dello stesso livello e categoria.

Il computo decorre dall’entrata in vigore della legge e non considera i periodi precedenti.

 

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LAVORO |Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Raggiunto l’accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva cancerogeni, mutageni e reprotossici

Lo scorso 24 giugno il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto, nell’ambito del trilogo, un accordo provvisorio sulla sesta revisione della direttiva relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione, durante il lavoro, ad agenti cancerogeni, mutageni e a sostanze tossiche per la riproduzione, la cosiddetta direttiva CMRD (direttiva 2004/37/CE).

 

L’intervento si inserisce nel percorso di aggiornamento della normativa europea in materia, si tratta, in particolare, della sesta modifica della direttiva CMRD dal 2017.

 

La proposta della Commissione europea (COM(2025) 418 final) prevedeva alcune modifiche agli allegati della direttiva. In particolare:

  • l’aggiunta di una nuova voce sui fumi di saldatura (all’allegato I, relativo all’elenco di sostanze, miscele e procedimenti);
  • l’inserimento del valore limite per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), il cobalto e suoi composti inorganici e l’1,4-diossano (all’allegato III, relativo ai valori limite di esposizione professionale);
  • l’aggiunta del valore limite biologico per l’1,4-diossano (all’allegato III bis, relativo ai valori limite biologici e alle misure di sorveglianza sanitaria).

 

Il Parlamento europeo è successivamente intervenuto con numerosi emendamenti.

 

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, contenute nel comunicato stampa del Consiglio, tra le principali novità previste dall’accordo provvisorio si segnalano, in aggiunta a quelle già presenti nella proposta della Commissione, le seguenti misure introdotte a seguito degli emendamenti parlamentari:

  • l’introduzione di nuovi valori limite di esposizione professionale per l’isoprene;
  • la previsione di un periodo transitorio più ampioper l’applicazione del nuovo valore limite relativo agli idrocarburi policiclici aromatici, esteso a sette anni (invece che i sei previsti dalla proposta iniziale della Commissione);
  • l’introduzione di indicazioni relative alle pauseregolari per i lavoratori che utilizzano dispositivi di protezione individuale;
  • l’aggiornamento delle definizioni di agente cancerogeno, agente mutageno e sostanza tossica per la riproduzione;
  • il richiamo alla necessità di sviluppare ulteriori orientamenti sui fumi di saldatura.

 

Il nostro Sistema centrale ha monitorato l’iter del provvedimento in tutte le sue fasi, definendo posizionamenti in materia e intervenendo presso le istituzioni nazionali ed europee anche attraverso continue interlocuzioni, in cui sono state evidenziate le criticità presenti nella proposta e negli emendamenti.

 

L’accordo provvisorio dovrà ora essere formalmente approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, per poi essere sottoposto alla successiva adozione definitiva.

 

Sarà nostra cura ritornare sull’argomento non appena sarà disponibile il testo definitivo della direttiva, al fine di fornire una valutazione più puntuale delle novità introdotte e dei possibili impatti per le imprese.

 

 

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LAVORO | Decreto su incremento oscillazione del bonus Inail per andamento infortunistico e circolare Inail – commento

Facciamo seguito alla nostra informativa dello scorso 12 gennaio per rappresentare che i Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno adottato il decreto ministeriale 2 aprile 2026 attuativo, tra l’altro, della previsione relativa all’incremento dell’oscillazione per andamento infortunistico del premio Inail, oltre ad alcune modifiche alle modalità di applicazione della tariffa dei premi e ad alcune variazioni della descrizione di voci del nomenclatore tariffario.

Con la nota riportata di seguito, redatta dal nostro Sistema centrale,  si commentano gli interventi adottati nel decreto sopra richiamato, anche alla luce della circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026.

  1. A)     L’incremento dell’oscillazione per andamento infortunistico.

Il decreto attua la previsione sopra richiamata e conferisce piena validità alla delibera del CdA Inail (n. 146 del 21 luglio 2025, come rettificata dalla successiva deliberazione 19 novembre 2025, n. 185) con la quale l’oscillazione è stata già applicata prima della emanazione del decreto stesso.

Il provvedimento, oltre a dare piena attuazione alla misura dell’incremento percentuale dell’oscillazione in riduzione, conferma anche un passaggio molto importante: l’oscillazione non è più finanziata da un budget a carico delle imprese (aggiuntivo rispetto al premio) ma rinviene le risorse nell’avanzo annuale.

Confindustria, nell’ambito del Consiglio di indirizzo e vigilanza, aveva dato l’indirizzo all’Istituto (delibera 5 agosto 2025, n. 12) di “rivedere il modello di finanziamento delle due forme di oscillazione – per prevenzione e andamento infortunistico – che devono assumere una reale natura prevenzionale, con reale riduzione del premio assicurativo, e non costituire una redistribuzione di risorse anticipatamente accantonate mediante la fissazione di budget di spesa”.

Tale indirizzo, ribadito nell’ambito dei lavori per l’elaborazione del DL n. 159/2025, è stato adottato nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, prevedendo che l’incremento dell’oscillazione viene finanziato mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.

Il decreto ministeriale, attuando la disposizione, ha confermato la linea di cambiamento richiesta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza e recepita nella legge.

Il decreto trasforma l’oscillazione del tasso da meccanismo interno alla formazione della tariffa (finanziando il beneficio attraverso il caricamento anticipato dei relativi oneri sulla tariffa e assicurando così l’equilibrio tra premi e prestazioni) a misura di riduzione effettiva dei premi, da non compensare con il maggiore premio previsto nella tariffa ma sostenendo l’onere mediante le risorse di bilancio dell’INAIL, con conseguente riduzione del gettito contributivo (e dove l’equilibrio è garantito dagli avanzi di gestione).

Si tratta, quindi, di una misura che ha già comportato un beneficio economico per molte aziende in termini di riduzione di premi, già nell’autoliquidazione per il 2026.

  1. B)     Modifica alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (DM 27 febbraio 2019) (allegato I)

Il decreto apporta numerose modifiche al DM del 27 febbraio 2019 contenente le modalità di applicazione della tariffa.

Rinviando alla lettura completa del decreto e della circolare illustrativa dell’Inail, segnaliamo qui le principali modifiche.

1)      Competenza a decidere sui ricorsi. Agli articoli 6, 8, 10, 27 e 28 si recepiscono le modifiche a suo tempo introdotte dall’art. 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 relative all’Autorità alla quale ricorrere e, in luogo del Presidente dell’Istituto, si indicano la Direzione regionale, la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento e la Direzione provinciale di Bolzano dell’Inail.

 

2)      Articoli 7 e 8 – Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie d’ufficio e su domanda del datore di lavoro

La modifica degli articoli 7 ed 8 non altera il potere di rettifica dell’INAIL, ma interviene sulla disciplina della decorrenza, eliminando – per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps – il vincolo di allineamento automatico con i provvedimenti dell’INPS (comma 2) e introducendo una regola generale uniforme di decorrenza della rettifica (primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione) per tutti i datori di lavoro  (comma 3), ferme restando le ipotesi espressamente disciplinate di efficacia retroattiva.

La disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 2026, supera quindi la precedente previsione secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS.

La circolare dell’Inail dedica poi un apposito paragrafo all’art. 6 MAT – che regolamenta la variazione dell’inquadramento – pur in assenza di modifiche normative. Il richiamo appare finalizzato a chiarire che, in tale fattispecie, la riforma del 2026 non incide sul meccanismo di allineamento tra classificazione previdenziale INPS e inquadramento tariffario INAIL, né sulla relativa decorrenza, che continua a coincidere con quella del provvedimento adottato dall’INPS. Il chiarimento assume rilievo sistematico poiché delimita l’ambito delle modifiche introdotte agli artt. 7 e 8, concernenti invece la rettifica dell’inquadramento e della tassazione.

 

3)      Articolo 20 – Criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT

 

Le modifiche all’articolo 20 non si limitano a chiarire i criteri di calcolo dell’indice di sinistrosità, ma esplicitano, senza avere carattere innovativo, le esclusioni espressamente rilevanti ai fini del calcolo dell’indice di sinistrosità e contengono l’indicazione della base temporale già utilizzata per il calcolo dell’oscillazione.

 

Infatti, ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori anno del triennio della PAT, sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, escludendo gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.

 

Inoltre, sono prese in considerazione le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

La disposizione non introduce un nuovo criterio temporale, ma recepisce espressamente nel testo dell’articolo 20 il sistema già utilizzato per il calcolo dell’oscillazione, basato sull’osservazione della sinistrosità in un periodo antecedente all’anno di applicazione del tasso.

Ai commi 8 e 9 si incrementa dal 5 al 13% l’aliquota fissa di oscillazione in riduzione per le aziende con PAT non significative.

La modifica della tabella A (Bonus (ISAr<0) evidenzia un incremento uniforme di 7 punti percentuali delle aliquote di riduzione del tasso medio per tutte le classi dimensionali e livelli di ISAR, ed il suo impatto effettivo è amplificato dal fatto che la riduzione comporta una reale riduzione del premio e non comporta più la necessità di introdurre oneri di caricamento sul premio.

Il mantenimento invariato delle aliquote di malus (ISAR >0) a fronte del significativo incremento delle aliquote di bonus determina una attenuazione dell’equilibrio attuariale del sistema, trasformando l’oscillazione del tasso da meccanismo compensativo tra imprese con diversa sinistrosità a strumento di riduzione netta del gettito, con effetti redistributivi a favore delle imprese virtuose non controbilanciati da un corrispondente aumento degli oneri per le imprese con andamento infortunistico negativo.

 

4)      Articolo 22 – Comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico

Il decreto ministeriale introduce una previsione secondo la quale l’Inail, accertato “in qualsiasi momento” che l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico è errata, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato, contenente l’indicazione corretta degli elementi previsti dal comma 1 (voci di lavorazione e inquadramento tariffario,  numero di eventi lesivi definiti, giornate lavorative equivalenti, numero dei lavoratori-anno della PAT, significatività della voce di tariffa della PAT, valori dell’ISA, dell’ISM e dell’ISAR con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante).

Si tratta di una previsione che l’Istituto ha adottato in relazione al contenzioso giudiziario e giurisprudenziale in atto circa la retroattività o meno delle correzioni alle basi dati fornite con il modello 20SM, strumento spedito alle aziende entro il 31 dicembre di ogni anno per il calcolo dell’autoliquidazione. La retroattività, infatti, crea una serie di problemi operativi alle aziende dovendo, anche a distanza di anni, ricalcolare l’autoliquidazione.

La criticità – sul piano giuridico – risiede nel fatto che, a norma dell’art. 22 delle modalità di applicazione della tariffa, è l’Inail a comunicare al datore di lavoro ogni anno i tassi da applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22, per cui l’errore non può essere imputato retroattivamente all’impresa. Tra l’altro, creando una situazione di incertezza strutturale e duratura nella autoliquidazione di ciascun anno.

Inoltre, non appare del tutto coerente (ed oggetto di dibattito nella giurisprudenza) il richiamo, per l’oscillazione, all’art. 44 del DPR 1124/1965.  La modifica regolamentare recepisce, invece, espressamente la tesi dell’INAIL secondo cui anche l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico rientra nell’ambito applicativo dell’art. 44, comma 5, del DPR n. 1124/1965.

La Circolare n. 28/2026 qualifica tale previsione come priva di carattere innovativo, ritenendo che il relativo fondamento fosse già rinvenibile nell’articolo 44, comma 5, del DPR n. 1124/1965. Tuttavia, paradossalmente, proprio l’introduzione di una specifica disposizione regolamentare evidenzia l’esistenza di un quadro interpretativo non pacifico, oggetto di contenzioso giudiziario, spesso contrario alle tesi dell’Istituto.

La previsione, infatti, formalizza nel DM la posizione dell’Istituto nel contenzioso concernente la possibilità di correggere retroattivamente i tassi già comunicati ai datori di lavoro ma resta aperto il tema della resistenza del DM agli orientamenti giurisprudenziali che, invece, limitano l’efficacia retroattiva delle variazioni del tasso in assenza di dichiarazioni inesatte o incomplete del datore di lavoro. Va, infatti, ricordato che, nonostante la modifica regolamentare, la giurisprudenza ben può disapplicare il decreto ministeriale.

La sostenibilità della previsione dipenderà dalla possibilità di coordinare il nuovo comma 3 dell’articolo 22 con i principi giurisprudenziali (anche dei procedimenti in corso) in materia di affidamento del datore di lavoro e di irretroattività delle rettifiche per cause non imputabili allo stesso.

 

  1. C)    Modifiche della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019

 

Secondo quanto previsto nelle modalità di applicazione della tariffa (artt. 30 e 31), l’Inail – nelle more della revisione delle tariffe – può adottare correttivi. Il Decreto in esame apporta modifiche ad alcune voci di lavorazione per tutte le gestioni tariffarie, per le quali si rinvia alla lettura del provvedimento.

 

Le modifiche introdotte non incidono direttamente sui tassi di premio, salvo nei casi in cui determinino una diversa classificazione tariffaria della lavorazione o chiariscano il corretto riferimento ad una voce caratterizzata da un differente tasso.

 

In particolare, per l’industria, sono apportate le seguenti modifiche.

 

DM 2 aprile 2026 DM 27 febbraio 2019 Osservazioni
1200 Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l’eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento). 1200 Animali: allevamento, mattazione, macellazione. La nuova voce specifica meglio le lavorazioni ricomprese nella voce, senza impatto sul tasso di premio.
1413 Produzione di vini, ad es. pigiatura dell’uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Escluso l’imbottigliamento, compresa l’eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412. 1413 Produzione di vini, ad es. pigiatura dell’uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412. La modifica comporta che l’imbottigliamento, compresa l’eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante, vanno ora riferiti al gruppo 1500 (che già prevede l’imbottigliamento) e che ha un tasso inferiore (28,19 ‰ anziché 32,78‰).

La modifica assume particolare rilievo per gli operatori che svolgono esclusivamente attività di imbottigliamento e confezionamento per conto terzi, riducendo i margini di incertezza classificatoria.

1451 Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l’eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella. 1451 Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici; lavorazione dei grassi suini; anche limitatamente a singole operazioni, compresa l’eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella. I punti e virgola sono sostituiti da virgole, così chiarendo (sul piano dell’ortografia) che i riferimenti alle singole operazioni sono estesi a tutte le lavorazioni.
1452 Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400. Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l’eventuale spedizione. 1452 Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.

 

Viene inserito lo specifico riferimento alla sterilizzazione (non prevista in altre voci).

 

Viene riferita a questa voce “Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l’eventuale spedizione”, inesistente nella precedente tariffa.

 

L’inserimento dell’attività dei centri di depurazione dei molluschi costituisce quindi una nuova esplicita collocazione tariffaria di una lavorazione non precedentemente individuata, con effetti di maggiore certezza classificatoria.

1500 Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari. 1500 Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso l’imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari. Viene ricompreso espressamente la fase dell’imbottigliamento e sono descritte meglio le fasi di lavorazione, ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione.

 

La modifica coordina la voce con il nuovo testo della voce 1413, confermando che l’imbottigliamento effettuato a sé stante costituisce lavorazione autonomamente classificabile

2220 Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. Esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212. 2220 Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. Viene esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212 (Produzione di carte e cartoni, compresa l’eventuale produzione di paste e l’eventuale patinatura in macchina – tasso 51,65‰).

 

L’esclusione espressa riduce il rischio di sovrapposizione tra attività cartotecniche e produzione industriale di carta e cartoni.

3600 Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l’eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121. Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400. 3600 Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l’eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121. Viene introdotto il riferimento ai lavori sui macchinari.

Viene specificamente riferita alla voce 3600 (eliminando il dubbio relativo alla riconduzione alla voce 3400)   la “Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400”.

 

La modifica assume particolare rilievo in quanto interviene su una lavorazione che aveva generato incertezze classificatorie e contenzioso interpretativo.

5211 Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit. 5211 Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Viene aggiunta la voce di “Costruzione di mobili in kit”.

La circolare non giustifica questo inserimento, facendo semplicemente riferimento ad un presunto contenzioso classificatorio. Sul punto va osservato che il processo produttivo del mobile in kit e quello del mobile sono profondamente differenti e presentano una rischiosità oggettivamente differente. Resta da capire se una classificazione a sé stante avrebbe incrementato il tasso di rischio, facendo così preferire una riconduzione a questa voce.

 

7281 Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica). 7281 Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili. Viene aggiunta la voce “Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica)”.
8230 Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5. 8230 Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in materie plastiche, in gomma, in legno e in materiale metallico, per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente per stampaggio di materie plastiche, gomma o lavorazione del legno, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5. Si precisano, tra le lavorazioni escluse, quelle relative alla fabbricazione a sé stante con alcuni i materiali utilizzati: si aggiunge il legno, si specificano i materiali polimerici (ed anche la stampa in 3D è ricondotta ai grandi gruppi 2 e 5).
9220 Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell’area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.

 

9220 Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210. Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233. La circolare chiarisce che è rimarcata la distinzione tra le attività portuali di carico e scarico di navi e di imbarcazioni (voce 9220 gestioni Industria e

Terziario) e le attività di movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti (voce 9233 gestioni Industria e Terziario). In tal senso è stata superata la distinzione tra le attività “in banchina” e quelle “extrabanchina”, distinguendo il ciclo di carico e scarico delle navi da quello delle aree di stoccaggio in base al complesso delle operazioni effettuate.

In sostanza, la differenza (in termini di rischio) risiede nel fatto che il ciclo produttivo contempli o meno la fase di carico e scarico delle merci.

9233 Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220. 9233 Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220 Vedi voce precedente
0590 Attività dei lavoratori sportivi. 0590 Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici. La modifica è legata alla nuova definizione di lavoratore sportivo contenuta nell’art. 25 del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, che ricomprende, tra l’altro, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

 

0721 Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l’eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l’eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità. 0721 Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l’eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità. Con la modifica si specifica (nella evidente considerazione del lavoro dei riders) che il servizio può essere svolto tramite piattaforme anche digitali, con veicoli a due ruote o assimilabili e può includere anche l’eventuale uso di un veicolo di categoria M1 (auto) personalmente condotto.

Per quanto riguarda i riders, in particolare, il servizio di consegna merci – per rientrare in questa voce – deve essere effettuato “a sé stante”, quindi non deve far parte di un processo lavorativo più ampio che comprende anche questa attività.

La modifica recepisce espressamente gli orientamenti già illustrati dalla circolare Inail 4 luglio 2025, n. 40.

 

0722 Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. Attività dei giornalisti. 0722 Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.

 

Si introduce a questa voce l’attività dei giornalisti.

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | ALERT DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – CANADA: avvio indagine antidumping glutine di frumento italiano.

Segnaliamo gli aggiornamenti diffusi dalla DG Trade-Commissione europea tramite il Ministero degli Affari Esteri (DGUE – Uff. X “Difesa Commerciale Passiva”), riguardanti recenti iniziative antidumping, antisussidi o salvaguardie adottate da Paesi extra-UE e potenzialmente rilevanti per le aziende esportatrici europee.

L’Area Affari Internazionali ([email protected]) resta a disposizione per eventuali richieste di approfondimento o necessità di supporto.

 

Per ulteriori informazioni o ricerche su indagini in corso e/o misure in vigore è possibile consultare la pagina dedicata “Actions against exports from the EU” al seguente link: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases. Per eventuali interlocuzioni dirette con i referenti/case handler della DG TRADE si può far riferimento all’indirizzo email: [email protected]

 

CANADA – Il 19 giugno la Canada Border Services Agency (CBSA) ha avviato un’indagine antidumping sul glutine di frumento (Wheat gluten) originario o esportato dall’Italia (oltre che da Polonia e Regno Unito). Le principali scadenze sono consultabili al seguente link: Investigation schedule: Wheat Gluten 2 (WG2 2026 IN. Gli interessati dovranno trasmettere i  questionari tramite il sistema ACE (Antidumping and Countervailing E-Filing); la mancata collaborazione può comportare l’utilizzo di metodologie sostitutive per la determinazione dei valori normali e dei prezzi all’esportazione, basate sui dati disponibili e secondo le procedure previste dalla normativa canadese, con possibili effetti sfavorevoli sull’esito dell’istruttoria per le parti non collaborative. Ulteriori dettagli procedurali e contatti di riferimento delle autorità canadesi sono disponibili sul sito della CBSA: Notice of initiation of investigation: Wheat Gluten 2 (WG2 2026 IN). I risultati preliminari di questa indagine sono attesi per il 17 settembre 2026. Parallelamente, il Canadian International Trade Tribunal (CITT) ha avviato l’istruttoria per valutare l’eventuale danno o minaccia di danno all’industria canadese (scadenza per registrarsi quale parti interessate: 2 luglio), i cui esiti sono attesi entro il 18 agosto 2026.

 




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