Facciamo seguito alla nostra informativa dello scorso 12 gennaio per rappresentare che i Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno adottato il decreto ministeriale 2 aprile 2026 attuativo, tra l’altro, della previsione relativa all’incremento dell’oscillazione per andamento infortunistico del premio Inail, oltre ad alcune modifiche alle modalità di applicazione della tariffa dei premi e ad alcune variazioni della descrizione di voci del nomenclatore tariffario.
Con la nota riportata di seguito, redatta dal nostro Sistema centrale, si commentano gli interventi adottati nel decreto sopra richiamato, anche alla luce della circolare INAIL n. 28 del 12 giugno 2026.
- A) L’incremento dell’oscillazione per andamento infortunistico.
Il decreto attua la previsione sopra richiamata e conferisce piena validità alla delibera del CdA Inail (n. 146 del 21 luglio 2025, come rettificata dalla successiva deliberazione 19 novembre 2025, n. 185) con la quale l’oscillazione è stata già applicata prima della emanazione del decreto stesso.
Il provvedimento, oltre a dare piena attuazione alla misura dell’incremento percentuale dell’oscillazione in riduzione, conferma anche un passaggio molto importante: l’oscillazione non è più finanziata da un budget a carico delle imprese (aggiuntivo rispetto al premio) ma rinviene le risorse nell’avanzo annuale.
Confindustria, nell’ambito del Consiglio di indirizzo e vigilanza, aveva dato l’indirizzo all’Istituto (delibera 5 agosto 2025, n. 12) di “rivedere il modello di finanziamento delle due forme di oscillazione – per prevenzione e andamento infortunistico – che devono assumere una reale natura prevenzionale, con reale riduzione del premio assicurativo, e non costituire una redistribuzione di risorse anticipatamente accantonate mediante la fissazione di budget di spesa”.
Tale indirizzo, ribadito nell’ambito dei lavori per l’elaborazione del DL n. 159/2025, è stato adottato nell’articolo 1 del medesimo decreto-legge, prevedendo che l’incremento dell’oscillazione viene finanziato mediante utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio dell’INAIL.
Il decreto ministeriale, attuando la disposizione, ha confermato la linea di cambiamento richiesta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza e recepita nella legge.
Il decreto trasforma l’oscillazione del tasso da meccanismo interno alla formazione della tariffa (finanziando il beneficio attraverso il caricamento anticipato dei relativi oneri sulla tariffa e assicurando così l’equilibrio tra premi e prestazioni) a misura di riduzione effettiva dei premi, da non compensare con il maggiore premio previsto nella tariffa ma sostenendo l’onere mediante le risorse di bilancio dell’INAIL, con conseguente riduzione del gettito contributivo (e dove l’equilibrio è garantito dagli avanzi di gestione).
Si tratta, quindi, di una misura che ha già comportato un beneficio economico per molte aziende in termini di riduzione di premi, già nell’autoliquidazione per il 2026.
- B) Modifica alle modalità di applicazione delle tariffe dei premi (DM 27 febbraio 2019) (allegato I)
Il decreto apporta numerose modifiche al DM del 27 febbraio 2019 contenente le modalità di applicazione della tariffa.
Rinviando alla lettura completa del decreto e della circolare illustrativa dell’Inail, segnaliamo qui le principali modifiche.
1) Competenza a decidere sui ricorsi. Agli articoli 6, 8, 10, 27 e 28 si recepiscono le modifiche a suo tempo introdotte dall’art. 2 della legge 13 dicembre 2024, n. 203 relative all’Autorità alla quale ricorrere e, in luogo del Presidente dell’Istituto, si indicano la Direzione regionale, la Sede regionale di Aosta, la Direzione provinciale di Trento e la Direzione provinciale di Bolzano dell’Inail.
2) Articoli 7 e 8 – Rettifica dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie d’ufficio e su domanda del datore di lavoro
La modifica degli articoli 7 ed 8 non altera il potere di rettifica dell’INAIL, ma interviene sulla disciplina della decorrenza, eliminando – per i datori di lavoro soggetti alla classificazione aziendale disposta dall’Inps – il vincolo di allineamento automatico con i provvedimenti dell’INPS (comma 2) e introducendo una regola generale uniforme di decorrenza della rettifica (primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione) per tutti i datori di lavoro (comma 3), ferme restando le ipotesi espressamente disciplinate di efficacia retroattiva.
La disposizione, che ha effetto dal 1° gennaio 2026, supera quindi la precedente previsione secondo cui il provvedimento di rettifica aveva effetto dalla data di decorrenza del provvedimento adottato dall’INPS.
La circolare dell’Inail dedica poi un apposito paragrafo all’art. 6 MAT – che regolamenta la variazione dell’inquadramento – pur in assenza di modifiche normative. Il richiamo appare finalizzato a chiarire che, in tale fattispecie, la riforma del 2026 non incide sul meccanismo di allineamento tra classificazione previdenziale INPS e inquadramento tariffario INAIL, né sulla relativa decorrenza, che continua a coincidere con quella del provvedimento adottato dall’INPS. Il chiarimento assume rilievo sistematico poiché delimita l’ambito delle modifiche introdotte agli artt. 7 e 8, concernenti invece la rettifica dell’inquadramento e della tassazione.
3) Articolo 20 – Criteri di determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività della PAT
Le modifiche all’articolo 20 non si limitano a chiarire i criteri di calcolo dell’indice di sinistrosità, ma esplicitano, senza avere carattere innovativo, le esclusioni espressamente rilevanti ai fini del calcolo dell’indice di sinistrosità e contengono l’indicazione della base temporale già utilizzata per il calcolo dell’oscillazione.
Infatti, ai fini del computo delle giornate lavorative equivalenti e dei lavoratori anno del triennio della PAT, sono presi in considerazione tutti gli eventi lesivi definiti, escludendo gli eventi lesivi per i quali, in seguito ad azione di surroga, sia stata accertata la responsabilità del terzo estraneo al rapporto di lavoro, a prescindere dagli oneri effettivamente recuperati dall’Inail, gli infortuni in itinere, gli eventi lesivi dei lavoratori in somministrazione e degli apprendisti, gli eventi lesivi nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro.
Inoltre, sono prese in considerazione le retribuzioni relativi ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno nella ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.
La disposizione non introduce un nuovo criterio temporale, ma recepisce espressamente nel testo dell’articolo 20 il sistema già utilizzato per il calcolo dell’oscillazione, basato sull’osservazione della sinistrosità in un periodo antecedente all’anno di applicazione del tasso.
Ai commi 8 e 9 si incrementa dal 5 al 13% l’aliquota fissa di oscillazione in riduzione per le aziende con PAT non significative.
La modifica della tabella A (Bonus (ISAr<0) evidenzia un incremento uniforme di 7 punti percentuali delle aliquote di riduzione del tasso medio per tutte le classi dimensionali e livelli di ISAR, ed il suo impatto effettivo è amplificato dal fatto che la riduzione comporta una reale riduzione del premio e non comporta più la necessità di introdurre oneri di caricamento sul premio.
Il mantenimento invariato delle aliquote di malus (ISAR >0) a fronte del significativo incremento delle aliquote di bonus determina una attenuazione dell’equilibrio attuariale del sistema, trasformando l’oscillazione del tasso da meccanismo compensativo tra imprese con diversa sinistrosità a strumento di riduzione netta del gettito, con effetti redistributivi a favore delle imprese virtuose non controbilanciati da un corrispondente aumento degli oneri per le imprese con andamento infortunistico negativo.
4) Articolo 22 – Comunicazione dell’oscillazione dei tassi medi per andamento infortunistico
Il decreto ministeriale introduce una previsione secondo la quale l’Inail, accertato “in qualsiasi momento” che l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico è errata, procede alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato, contenente l’indicazione corretta degli elementi previsti dal comma 1 (voci di lavorazione e inquadramento tariffario, numero di eventi lesivi definiti, giornate lavorative equivalenti, numero dei lavoratori-anno della PAT, significatività della voce di tariffa della PAT, valori dell’ISA, dell’ISM e dell’ISAR con aliquota di oscillazione applicata nonché del tasso applicabile risultante).
Si tratta di una previsione che l’Istituto ha adottato in relazione al contenzioso giudiziario e giurisprudenziale in atto circa la retroattività o meno delle correzioni alle basi dati fornite con il modello 20SM, strumento spedito alle aziende entro il 31 dicembre di ogni anno per il calcolo dell’autoliquidazione. La retroattività, infatti, crea una serie di problemi operativi alle aziende dovendo, anche a distanza di anni, ricalcolare l’autoliquidazione.
La criticità – sul piano giuridico – risiede nel fatto che, a norma dell’art. 22 delle modalità di applicazione della tariffa, è l’Inail a comunicare al datore di lavoro ogni anno i tassi da applicare in base ai criteri di cui agli articoli da 19 a 22, per cui l’errore non può essere imputato retroattivamente all’impresa. Tra l’altro, creando una situazione di incertezza strutturale e duratura nella autoliquidazione di ciascun anno.
Inoltre, non appare del tutto coerente (ed oggetto di dibattito nella giurisprudenza) il richiamo, per l’oscillazione, all’art. 44 del DPR 1124/1965. La modifica regolamentare recepisce, invece, espressamente la tesi dell’INAIL secondo cui anche l’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico rientra nell’ambito applicativo dell’art. 44, comma 5, del DPR n. 1124/1965.
La Circolare n. 28/2026 qualifica tale previsione come priva di carattere innovativo, ritenendo che il relativo fondamento fosse già rinvenibile nell’articolo 44, comma 5, del DPR n. 1124/1965. Tuttavia, paradossalmente, proprio l’introduzione di una specifica disposizione regolamentare evidenzia l’esistenza di un quadro interpretativo non pacifico, oggetto di contenzioso giudiziario, spesso contrario alle tesi dell’Istituto.
La previsione, infatti, formalizza nel DM la posizione dell’Istituto nel contenzioso concernente la possibilità di correggere retroattivamente i tassi già comunicati ai datori di lavoro ma resta aperto il tema della resistenza del DM agli orientamenti giurisprudenziali che, invece, limitano l’efficacia retroattiva delle variazioni del tasso in assenza di dichiarazioni inesatte o incomplete del datore di lavoro. Va, infatti, ricordato che, nonostante la modifica regolamentare, la giurisprudenza ben può disapplicare il decreto ministeriale.
La sostenibilità della previsione dipenderà dalla possibilità di coordinare il nuovo comma 3 dell’articolo 22 con i principi giurisprudenziali (anche dei procedimenti in corso) in materia di affidamento del datore di lavoro e di irretroattività delle rettifiche per cause non imputabili allo stesso.
- C) Modifiche della descrizione di alcune lavorazioni delle tariffe dei premi approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019
Secondo quanto previsto nelle modalità di applicazione della tariffa (artt. 30 e 31), l’Inail – nelle more della revisione delle tariffe – può adottare correttivi. Il Decreto in esame apporta modifiche ad alcune voci di lavorazione per tutte le gestioni tariffarie, per le quali si rinvia alla lettura del provvedimento.
Le modifiche introdotte non incidono direttamente sui tassi di premio, salvo nei casi in cui determinino una diversa classificazione tariffaria della lavorazione o chiariscano il corretto riferimento ad una voce caratterizzata da un differente tasso.
In particolare, per l’industria, sono apportate le seguenti modifiche.
| DM 2 aprile 2026 |
DM 27 febbraio 2019 |
Osservazioni |
| 1200 |
Animali: allevamento, mattazione (ad. es. abbattimento, scuoiamento, eviscerazione, mezzenatura), macellazione (lavorazione delle carni e dei quarti/mezzene provenienti dalla mattazione, ad. es. disosso, sezionamento, rifilatura, compresa l’eventuale affettatura, spezzettatura e porzionamento). |
1200 |
Animali: allevamento, mattazione, macellazione. |
La nuova voce specifica meglio le lavorazioni ricomprese nella voce, senza impatto sul tasso di premio. |
| 1413 |
Produzione di vini, ad es. pigiatura dell’uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Escluso l’imbottigliamento, compresa l’eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante per il quale v. gruppo 1500. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412. |
1413 |
Produzione di vini, ad es. pigiatura dell’uva, trattamento, manipolazione, miscelazione, taglio e invecchiamento, anche limitatamente a singole operazioni; vini liquorosi, ad es. marsala; vini speciali e aromatizzati, ad es. vermouth; aceti; bevande fermentate e non distillate, ad es. sidro, idromele, sakè; aperitivi a base di vino. Esclusa la produzione di birra per la quale v. voce 1412. |
La modifica comporta che l’imbottigliamento, compresa l’eventuale filtrazione preliminare, effettuato a sé stante, vanno ora riferiti al gruppo 1500 (che già prevede l’imbottigliamento) e che ha un tasso inferiore (28,19 ‰ anziché 32,78‰).
La modifica assume particolare rilievo per gli operatori che svolgono esclusivamente attività di imbottigliamento e confezionamento per conto terzi, riducendo i margini di incertezza classificatoria. |
| 1451 |
Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici, lavorazione dei grassi suini, anche limitatamente a singole operazioni, compresa l’eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella. |
1451 |
Lavorazioni svolte nei salumifici e prosciuttifici; lavorazione dei grassi suini; anche limitatamente a singole operazioni, compresa l’eventuale mattazione, macellazione e lavorazione di trippa e di budella. |
I punti e virgola sono sostituiti da virgole, così chiarendo (sul piano dell’ortografia) che i riferimenti alle singole operazioni sono estesi a tutte le lavorazioni. |
| 1452 |
Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, sterilizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400. Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l’eventuale spedizione. |
1452 |
Produzione di alimenti conservati per cottura, precottura, essiccamento, polverizzazione, congelamento, surgelamento, liofilizzazione, pastorizzazione, omogeneizzazione, ecc. Esclusi i prodotti e le lavorazioni specificamente previsti in altri riferimenti del gruppo 1400.
|
Viene inserito lo specifico riferimento alla sterilizzazione (non prevista in altre voci).
Viene riferita a questa voce “Attività dei centri di depurazione dei molluschi compresa l’eventuale spedizione”, inesistente nella precedente tariffa.
L’inserimento dell’attività dei centri di depurazione dei molluschi costituisce quindi una nuova esplicita collocazione tariffaria di una lavorazione non precedentemente individuata, con effetti di maggiore certezza classificatoria. |
| 1500 |
Conservazione, imballaggio, imbottigliamento e confezionamento a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari. |
1500 |
Conservazione, imballaggio e confezionamento (incluso l’imbottigliamento) a sé stanti di prodotti alimentari, comprese eventuali fasi ad es. di selezione, lavaggio, sezionamento. Magazzini di stagionatura a sé stanti di prodotti caseari. Escluso quanto previsto in altri riferimenti tariffari. |
Viene ricompreso espressamente la fase dell’imbottigliamento e sono descritte meglio le fasi di lavorazione, ad es. di selezione/cernita, calibratura, lavaggio/disinfezione, sbucciatura, riduzione dimensionale, filtrazione e refrigerazione.
La modifica coordina la voce con il nuovo testo della voce 1413, confermando che l’imbottigliamento effettuato a sé stante costituisce lavorazione autonomamente classificabile |
| 2220 |
Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. Esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212. |
2220 |
Lavori di cartotecnica, produzione di carte trattate; comprese le eventuali fasi accessorie di stampa. |
Viene esclusa la produzione di carta e cartoni per la quale vedi voce 2212 (Produzione di carte e cartoni, compresa l’eventuale produzione di paste e l’eventuale patinatura in macchina – tasso 51,65‰).
L’esclusione espressa riduce il rischio di sovrapposizione tra attività cartotecniche e produzione industriale di carta e cartoni. |
| 3600 |
Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di macchinari, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti, ubicati o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l’eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121. Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400. |
3600 |
Lavori di installazione, manutenzione e rimozione di impianti, parti di impianti, di apparecchiature di ogni genere e tipologia, appartenenti o a servizio di stabilimenti industriali ed edifici con qualunque destinazione d’uso. Lavori di realizzazione, manutenzione e rimozione di centrali, stazioni e cabine elettriche, di centrali di trasmissione dei segnali. Compresi gli eventuali lavori di assistenza muraria e i lavori di officina eseguiti in cantiere o nei reparti produttivi. Esclusi i lavori a bordo nave per i quali v. stg. 5230 e 6420. Esclusi i lavori per centrali e impianti idroelettrici per i quali v. stg. 3240. Esclusa la preparazione degli elementi, eseguita nelle officine esterne al cantiere o nei reparti produttivi, per la quale v. riferimenti specifici dei gruppi 6200, 6300 e 6500. Pulizia e sanificazione, effettuate a sé stanti, di stabilimenti, officine, opifici, installazioni e impianti industriali in genere; compreso l’eventuale trasporto dei detriti e dei materiali di rifiuto. Per il trasporto a sé stante v. voce 9121. |
Viene introdotto il riferimento ai lavori sui macchinari.
Viene specificamente riferita alla voce 3600 (eliminando il dubbio relativo alla riconduzione alla voce 3400) la “Lavorazione dei giuntisti di fibra ottica escluse le lavorazioni di cui al gruppo 3400”.
La modifica assume particolare rilievo in quanto interviene su una lavorazione che aveva generato incertezze classificatorie e contenzioso interpretativo. |
| 5211 |
Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. Costruzione di mobili in kit. |
5211 |
Costruzione di mobili, sedie e arredamenti, comprese le lavorazioni in legno scolpito, curvato, intarsiato e traforato ad es. biliardi, cofani, casse funebri, carrelli. |
Viene aggiunta la voce di “Costruzione di mobili in kit”.
La circolare non giustifica questo inserimento, facendo semplicemente riferimento ad un presunto contenzioso classificatorio. Sul punto va osservato che il processo produttivo del mobile in kit e quello del mobile sono profondamente differenti e presentano una rischiosità oggettivamente differente. Resta da capire se una classificazione a sé stante avrebbe incrementato il tasso di rischio, facendo così preferire una riconduzione a questa voce.
|
| 7281 |
Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili. Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica). |
7281 |
Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, grès, porcellane, sanitari, stoviglierie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglierie, statuette e simili. |
Viene aggiunta la voce “Stampa fotografica mediante cottura in forno (fotoceramica)”. |
| 8230 |
Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in legno, in materiale metallico e materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente attraverso lavorazione del legno, per stampaggio di materiali polimerici (ad es. materie plastiche e gomma), stampa 3D, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5. |
8230 |
Confezione di calzature, anche limitatamente a singole fasi; esclusa la fabbricazione a sé stante di parti in materie plastiche, in gomma, in legno e in materiale metallico, per la quale v. riferimenti specifici; escluse le calzature ottenute unicamente per stampaggio di materie plastiche, gomma o lavorazione del legno, per le quali v. grandi gruppi 2 e 5. |
Si precisano, tra le lavorazioni escluse, quelle relative alla fabbricazione a sé stante con alcuni i materiali utilizzati: si aggiunge il legno, si specificano i materiali polimerici (ed anche la stampa in 3D è ricondotta ai grandi gruppi 2 e 5). |
| 9220 |
Carico, scarico di navi e di imbarcazioni nei porti, comprese le eventuali operazioni di movimentazione, facchinaggio e trasferimento, effettuato congiuntamente, delle merci nell’area di deposito portuale. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio.
|
9220 |
Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210. Per la movimentazione merci su piazzale, in zona extrabanchina, effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito, vedi voce 9233. |
La circolare chiarisce che è rimarcata la distinzione tra le attività portuali di carico e scarico di navi e di imbarcazioni (voce 9220 gestioni Industria e
Terziario) e le attività di movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti (voce 9233 gestioni Industria e Terziario). In tal senso è stata superata la distinzione tra le attività “in banchina” e quelle “extrabanchina”, distinguendo il ciclo di carico e scarico delle navi da quello delle aree di stoccaggio in base al complesso delle operazioni effettuate.
In sostanza, la differenza (in termini di rischio) risiede nel fatto che il ciclo produttivo contempli o meno la fase di carico e scarico delle merci. |
| 9233 |
Movimentazione, facchinaggio e magazzinaggio di merci nei porti escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220. |
9233 |
Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220 |
Vedi voce precedente |
| 0590 |
Attività dei lavoratori sportivi. |
0590 |
Attività degli sportivi professionisti, ad es. atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici. |
La modifica è legata alla nuova definizione di lavoratore sportivo contenuta nell’art. 25 del Dlgs 28 febbraio 2021, n. 36, che ricomprende, tra l’altro, l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico, il direttore di gara, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
|
| 0721 |
Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l’eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano, effettuato a sé stante, tramite piattaforme anche digitali, svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili compreso l’eventuale uso del veicolo (di categoria M1 del codice della strada) personalmente condotto. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità. |
0721 |
Attività del personale con mansioni operative in genere, anche di servizio, ad es. uscieri, fattorini, portieri, autisti, addetti alla piccola e generica manutenzione. Ordinamento della corrispondenza, compreso l’eventuale recapito. Servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante. Addetti ai caselli autostradali. Servizi di pubblicità. |
Con la modifica si specifica (nella evidente considerazione del lavoro dei riders) che il servizio può essere svolto tramite piattaforme anche digitali, con veicoli a due ruote o assimilabili e può includere anche l’eventuale uso di un veicolo di categoria M1 (auto) personalmente condotto.
Per quanto riguarda i riders, in particolare, il servizio di consegna merci – per rientrare in questa voce – deve essere effettuato “a sé stante”, quindi non deve far parte di un processo lavorativo più ampio che comprende anche questa attività.
La modifica recepisce espressamente gli orientamenti già illustrati dalla circolare Inail 4 luglio 2025, n. 40.
|
| 0722 |
Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici. Attività dei giornalisti. |
0722 |
Attività d’ufficio. Attività di “call center” e di sportelli informatizzati. Compreso l’eventuale uso del veicolo personalmente condotto per l’accesso ad altri uffici.
|
Si introduce a questa voce l’attività dei giornalisti. |
|
|
|
|
|
|
|
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]