Facciamo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 3 novembre e riportiamo di seguito Circolare esplicativa, redatta da Confindustria Ceramica, sul rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti Cementizi 31 maggio 2022.
Come noto, lo scorso 31 ottobre, a Roma, Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi, ASSOBETON e le organizzazioni sindacali di settore FENEAL, FILCA e FILLEA, hanno concluso la trattativa per il rinnovo del CCNL per i laterizi e manufatti in cemento, scaduto il 30 settembre 2025.
Il CCNL interessa circa 18.000 addetti.
Il confronto è iniziato il 31 luglio scorso e per la durata della trattativa non sono state effettuate giornate di sciopero.
L’equilibrio negoziale complessivo recepisce la necessaria attenzione sollecitata dalla delegazione di Confindustria Ceramica in coerenza con la situazione di sofferenza del settore laterizi con il calo del mercato.
L’accordo prevede una durata di 36 mesi.
Di seguito, i punti principali dell’intesa.
Tematiche oggetto del lavoro del CBMC
Vengono ampliate le competenze del vigente Comitato Bilaterale dei Materiali da Costruzione vigente, aggiungendo tra le tematiche di cui esso tratta:
- il sistema ammortizzatori sociali;
- l’efficientamento energetico e sostenibilità;
- l’attività congiunta propositiva su tematiche di interesse comune presso Ministeri ed Enti decisori.
In aggiunta nell’ambito delle funzioni del CBMC, le Parti saranno congiuntamente promotrici nella diffusione dell’Istituto della Staffetta Generazionale presso gli Assessorati competenti regionali, con il fine di reperire dotazioni finanziarie, che possano consentire di rendere il settore più attrattivo per giovani e professionisti senior facilitando anche il trasferimento delle competenze dal lavoratore senior al junior.
Nell’ottica di un contratto collettivo nazionale più attinente alla realtà delle aziende, si è infine stabilito che, in via consultiva, le Parti facciano una attenta analisi di nuove figure professionali da inserire nelle declaratorie già esistenti (vedi Art. 8) e/o la soppressione di eventuali profili non più presenti negli organigrammi.
Tali risultanze saranno in seguito sottoposte alle Parti firmatarie per una loro valutazione.
Sistema di Relazioni industriali – livello aziendale
Nell’ambito dei normali incontri annui svolti tra le Parti a livello nazionale, tra le informazioni che le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rsu con l’eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, viene aggiunta la tematica relativa all’eventuale ricorso all’intelligenza artificiale (AI).
Rapporto Biennale di Genere
Viene previsto le aziende forniscano informazioni sul Rapporto Biennale di Genere (peraltro già inviato agli organi competenti come da vigente normativa) alle RSU.
Relazioni Industriali – Informative
Viene previsto che, in ottemperanza alla normativa vigente, con cadenza annuale, le aziende completino i dati riguardanti i lavoratori iscritti ai sindacati nel flusso Inps Uniemens e, ove richiesto in ambito territoriale, dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, entro il mese di gennaio di ogni anno, forniscano l’elenco degli iscritti e le percentuali di rappresentanza di ogni sigla presente.
Apprendistato di Alta formazione e Ricerca
In aggiunta all’attuale articolo sull’apprendistato professionalizzante, viene introdotta la previsione per le aziende di assumere mediante l’Apprendistato di Alta formazione e Ricerca, destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
Il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro.
Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda (mentre la formazione esterna all’azienda è svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può, di norma, essere superiore al 60 per cento dell’orario ordina mentale).
Contratto a termine e somministrazione
Le Parti concordano che prima della stesura del CCNL l’articolo contrattuale venga adeguato alle novità normative quali, solo per esemplificazione, il D.Lgs. n. 48/2023 e Collegato Lavoro n. 203/2024.
Aumenti dei minimi contrattuali
Sul versante economico, a fronte della richiesta dei sindacati di un aumento salariale di 310 euro lordi mensili al livello medio C (parametro 136), l’intesa raggiunta riconosce un incremento medio di 205 euro a livello C a regime su 36 mesi.
Le tranche previste dall’accordo per gli aumenti contrattuali sono state così previste:
- euro 90 da ottobre 2025
- euro 55 da luglio 2026
- euro 55 da luglio 2027
- euro 5 da luglio 2028
In allegato le tabelle con i nuovi minimi suddivisi nelle varie tranche.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali – near miss
Viene introdotta la disposizione che prevede la possibile attivazione (su richiesta del RSPP o del RLS) di break formativi della durata massima di 10 minuti, in caso di near miss/quasi infortunio, per valutare segnalazioni e possibili interventi di prevenzione e miglioramento della sicurezza aziendale ad esito del mancato infortunio.
Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro
Su proposta di parte datoriale viene previsto che l’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro vada comunicata all’azienda prima dell’inizio del normale orario di lavoro (e non più come previsto sinora entro la fine del normale orario di lavoro).
Inoltre, le Parti hanno concordato che, solo per i lavoratori che rientrano in alcune patologie (es: ricorso a terapia salva vita, malattie oncologiche, ecc.) siano previste in caso di assenza per malattia e infortunio non sul lavoro le seguenti misure della retribuzione netta:
- per 8 mesi di calendario (compresa la carenza) 100% della retribuzione netta;
- per ulteriori 6 mesi di calendario (compresa la carenza) 50% della retribuzione netta.
Permessi per eventi e cause particolari
Le Parti specificano meglio il testo contrattuale con la conferma che il lavoratore ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno per singolo evento, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
Licenziamento senza preavviso
Tra l’elenco delle motivazioni per tale provvedimento viene previsto che l’assenza ingiustificata sia ridotta a tre giorni consecutivi o per quattro volte in uno dei giorni successivi al festivo nel periodo di due anni.
Previdenza complementare – contribuzione a Fondo Arco
Le Parti hanno concordato a partire dal 1° luglio 2026 la contribuzione da versare ad ARCO, da parte delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo, sia fissata nella misura dell’1,90%, ferma restando la base di calcolo e che a partire dal 1° gennaio 2028 sia fissata nella misura del 2%, ferma restando la base di calcolo (attualmente il versamento da parte aziendale è dell’1,8%).
Assistenza sanitaria integrativa – contribuzione a Fondo Altea
A partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2026 l’accordo prevede che la contribuzione da parte dell’azienda passi da 7 a 12 euro mensili (resta la reciprocità del versamento, con il lavoratore che continuerà a contribuire, in caso d’adesione, con un contributo di 3 euro mensili).
All.toTabelle_nuovi_minimi_rinnovo_CCNL_31_ottobre_2025_Laterizi_e_Manufatti_cementizi
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]