Con riferimento al Decreto Legge n. 92 del 26 giugno 2025 con il quale sono state previste una serie di misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro che tendono a tutelare imprese e lavoratori di determinati comparti produttivi, si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2025 è stata pubblicata la relativa Legge di conversione n. 113/2025.
In particolare nell’iter di conversione sono state inserite disposizioni a tutela delle imprese e dei lavoratori e lavoratrici in caso di emergenze climatiche.
L’art. 10 bis prevede infatti che per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 148/2018 relative al limite massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale fissato in 52 settimane nel biennio mobile, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni.
Alle imprese che presentano richiesta di integrazione salariale si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Successivamente, l’INPS con la circolare n. 121 del 13 agosto u.s., in allegato, ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni e le relative istruzioni di natura operativa e contabile.
In particolare nella prima parte della circolare, l’Istituto ha fornito indicazioni sull’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa, sulle misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese, sulle misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva, sulle misure per le imprese sequestrate o confiscate, sulle misure urgenti in favore della filiera produttiva della moda ed in particolare per i datori di lavoro operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario.
Nella seconda parte l’INPS ha riepilogato le disposizioni sulle tutele per le emergenze climatiche ed in particolare in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell’escavazione.
Per un maggiore approfondimento si trasmette in allegato il testo del Decreto Legge n. 92/2025 coordinato con la Legge di conversione n. 113/2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180/2025 e la circolare INPS n. 121/2025 con i relativi allegati.
All.ti Allegato n. 1 Allegato n. 2 Allegato n. 3 Circolare INPS n. 121 del 13.08.2025 Legge n. 113_2025(GU n. 180_2025)
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