Come noto, la Legge di Bilancio 2026 ha prorogato e rifinanziato la possibilità di ricorrere alla CIGS per cessazione di attività, prevedendo per l’anno in corso la possibilità di autorizzare, previo accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro (con la partecipazione del MIMIT), un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria fino a sei mesi, non ulteriormente prorogabile, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale
La recente circolare allegata n.5/2026 del Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti importanti sull’ambito applicativo della misura, rendendo più chiari i presupposti per l’accesso.
Dalla lettura delle vigenti disposizioni normative, il Dicastero individua due possibili ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività e precisamente:
– Situazioni in cui è posto in primo piano il valore della continuità dell’attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”.
-Una seconda ipotesi in cui “sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale”, atteso che il legislatore, nel secondo periodo del primo capoverso della disposizione normativa in parola (art. 1, comma 172, l. n. 199/2025) ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, qualora l’azienda abbia cessato o cessi la propria l’attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale “consistente”, indipendentemente dalla continuità dell’attività aziendale.
Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi alternativamente:
– la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall’art. 44, comma 1-ter, d.l. n. 109/2018, che non risulta abrogato;
– la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante “Criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015” e precisamente nell’art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS.
Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.
All.to
circolare-5-del-31032026
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